giovedì 14 luglio 2011

legittima esclusione per inidoneità del contratto di avvalimento

Non è sufficiente che l’impresa ausiliari si impegni, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di avvalimento

l’inidoneità del contratto di avvalimento non consente la legittima partecipazione alla gara dell’impresa ausiliata

in ogni caso nel contratto di avvalimento prodotto dal Consorzio ALFA non è nemmeno specificato che l’obbligazione da assumere col futuro contratto dovrà avere ad oggetto le risorse dell’impresa ausiliaria e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione dei requisiti “prestati” e quindi strutture, personale qualificato, tecniche operative e mezzi collegati ai detti requisiti


non essendo stato il contratto d’appalto ancora stipulato  sulla domanda concernente l’accertamento della sua inefficacia non vi è luogo a provvedere;

sussistendo tuttora la possibilità di ottenere l’aggiudicazione del contratto, non sono nella fattispecie configurabili danni risarcibili, per chi la relativa domanda, peraltro genericamente proposta, non merita accoglimento

DI Sonia Lazzini

Tratto dalla sentenza numero 774  dell’ 11 luglio 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari


affinchè l’istituto dell’avvalimento possa operare non è sufficiente che l’impresa ausiliaria si impegni semplicemente a “prestare” il requisito mancante, quale mero valore astratto, ma occorre che assuma, sin da principio, l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito, a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (cfr. Cons. Stato, III Sez., 18/4/2011 n. 2344);

nel caso di specie, al fine di soddisfare i richiesti requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa di cui era privo,

il Consorzio ALFA, ha prodotto un contratto di avvalimento col quale l’impresa ausiliaria non si è immediatamente obbligata a fornire i requisiti mancanti, ma si è limitata ad assumere l’impegno di addivenire, in caso di aggiudicazione, alla stipula di un successivo contratto finalizzato al perfezionamento dell’accordo raggiunto (si legge nel contratto di avvalimento prodotto in giudizio: “Il presente accordo dovrà essere perfezionato, in caso di aggiudicazione, con un ulteriore contratto …”);

pertanto, l’obbligazione contratta dall’impresa ausiliaria è priva di quei caratteri di attualità che costituiscono elemento essenziale del contratto di avvalimento


che contrariamente a quanto asserito dalla Cooperativa Sociale Controinteressata (memoria difensiva depositata in data 24/6/2011) nessun elemento ermeneutico consente di ritenere attuale l’obbligazione assunta dall’impresa ausiliaria;

che ugualmente priva di rilievo, ai fini in discorso, è la circostanza (invocata dalla controinteressata) che, nel caso concreto, il ruolo di impresa ausiliaria fosse rivestito dalla stessa mandataria del raggruppamento, con conseguente assunzione di responsabilità solidale di quest’ultima nei confronti della stazione appaltante, atteso che, comunque, l’inidoneità del contratto di avvalimento non consente la legittima partecipazione alla gara dell’impresa ausiliata

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