venerdì 15 luglio 2011

la tutela dei lavoratori attraverso la specifica dei costi della sicurezza

Legittima esclusione: è pacifica e non pare affatto trascurabile la circostanza che la società ricorrente abbia omesso di indicare nella propria offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico.


correttamente la stazione appaltante, una volta resasi conto della mancata indicazione nell’offerta economica della ricorrente dei costi da rischio (aziendale) specifico, ne ha disposto l’esclusione

la loro mancata specificazione rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente importante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa


Il comma 3-bis dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e in quella identica contenuta nell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008: queste norme sono dettate allo scopo di restringere progressivamente i margini di discrezionalità e di autonomia delle stazioni appaltanti e degli appaltatori in modo da creare una disciplina finalizzata a tutelare il più possibile l'incolumità dei lavoratori, di cui le disposizioni della lex specialis condividono, all’evidenza, non solo la funzione, ma anche la natura cogente e inderogabile.



A cura di Sonia Lazzini

Tratto dalla sentenza numero 348 del 14 luglio 2011 pronunciata dal Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste

Al riguardo, il Collegio non può, infatti, omettere di rilevare che gli artt. 5 (Caratteristiche dell’offerta economica), 6 (Disposizioni relative all’offerta economica) e 9 (Criteri e parametri per la valutazione delle offerte) delle Norme di partecipazione alla gara (all. 1 – fascicolo doc. Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine – Dipartimento Servizi Condivisi) stabiliscono espressamente che :

a) “le ditte partecipanti dovranno indicare, pena esclusione, i valori delle seguenti tipologie di parametri:

- (…)

- costi RS: sono i costi annui per gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ex D.Lgs. 81/2008”.

b) “non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole”;

c) “per la valutazione economica dell’offerta economica di ciascuna ditta sarà utilizzata la seguente formula: Canone Complessivok = Numero Trim x Canone Trimestrale + Riscatto Finalek + CostiR1 + CostiRSk




dove

- (…)

- CostiRSk è l’importo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico per la ditta k-esima, propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ex D.Lgs. 81/2008”.




Orbene, tali disposizioni, lungi dall’apparire equivoche o ingiustificate, trovano la loro ragione d’essere nella norma di cui al comma 3-bis dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e in quella identica contenuta nell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, le quali stabiliscono che “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”, nonché in quella ulteriore stabilita dall’art. 87, comma 4, ultima parte, del D.Lgs n. 163, a mente della quale “nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture".




Ovvero in norme dettate allo scopo di restringere progressivamente i margini di discrezionalità e di autonomia delle stazioni appaltanti e degli appaltatori in modo da creare una disciplina finalizzata a tutelare il più possibile l'incolumità dei lavoratori, di cui le disposizioni della lex specialis condividono, all’evidenza, non solo la funzione, ma anche la natura cogente e inderogabile.




Ne deriva che l’accertata violazione delle disposizioni delle Norme di partecipazione alla gara recanti l’obbligo di espressa indicazione nell’offerta economica degli oneri per la sicurezza da rischio specifico costituisce legittima causa d’esclusione del concorrente che le abbia disattese, atteso che, come affermato da autorevole giurisprudenza, la loro mancata specificazione rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente importante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa (C.d.S., sez. V, 21 gennaio 2011, n. 17; id, 23 luglio 2010, n. 4849; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 12 gennaio 2011, n. 26; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 18 marzo 2011, n. 1497).




L’imposta separazione dell'indicazione del corrispettivo per l'esecuzione della prestazione dai costi per garantirne la sicurezza risponde, infatti, alla finalità di consentire alla stazione appaltante di verificarne la congruità e l'attendibilità, tenuto conto dell'interesse pubblico a garantire la sicurezza dell'esecuzione dell'appalto (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 9 maggio 2011 n. 1217; id. 24 novembre 2009, n. 5136), conseguendone la vanificazione della stessa ratio legis laddove il concorrente si limiti solamente a precisare, come nel caso di specie, che “tali costi sono tutti compresi nella fornitura”.




Nel caso portato all’attenzione del Collegio i costi per la sicurezza, fatta eccezione per quelli interferenziali, non sono stati, peraltro, determinati ex ante dalla stazione appaltante, indicati negli atti di gara e non soggetti a ribasso, ma costituiscono, chiaramente, una parte modificabile dell'offerta, soggetta a verifica d’anomalia.




Non può, conseguentemente, sostenersi che l’indicazione di tali costi non fosse necessaria o che la loro omessa indicazione rappresenti un’omissione meramente formale, in quanto essi oltre che essere posti a presidio della tutela della salute dei lavoratori acquistano rilevanza decisiva anche in punto di tutela della concorrenza.




Come s’è avuto modo di osservare, le norme di partecipazione alla gara prevedono, inoltre, espressamente l’incombente della specifica indicazione dei costi in questione, derivandone, per tale motivo, l’impossibilità per la stazione appaltante di esercitare l’invocato dovere di soccorso, atteso che, stante la pacifica carenza nell’offerta della ricorrente di specificazioni essenziali, richieste espressamente a pena d’esclusione, il suo esercizio si sarebbe tradotto in un’irrimediabile lesione della par condicio tra i concorrenti, poiché avrebbe, in sostanza, consentito l’integrazione postuma di un’offerta originariamente incompleta in palese violazione delle disposizioni della lex specialis di gara.




Ragioni analoghe hanno, del resto, legittimamente precluso anche il rinvio di ogni verifica al riguardo in sede di valutazione, in contraddittorio, dell’anomalia dell’offerta, atteso che tale valutazione presuppone, ovviamente, la presentazione di un’offerta completa in tutti i suoi elementi .

Ininfluente è, infine, la circostanza che le società partecipanti alla gara abbiano quantificato in maniera sensibilmente differente la voce di costo in questione, atteso che, come correttamente evidenziato dalla difesa della controinteressata Controinteressata, tale profilo non può valere ad inficiare la legge di gara, potendo semmai produrre conseguenze in sede di verifica dell’anomalia delle offerte.

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