venerdì 9 dicembre 2011

Responsabilità solidale fra pa e soggetto delegato allo svolgimento delle procedure espropriative

se certamente il giudice investito di una domanda di risarcimento in forma specifica può disporre il ristoro per equivalente, non è possibile il contrario

laddove la p.a. abbia non solo affidato ad altro soggetto la realizzazione dell’opera pubblica, ma anche delegato lo stesso per lo svolgimento delle procedure espropriative, in caso di danni cagionati all’espropriato per occupazione illegittima, si configura la responsabilità solidale tra delegante e delegato quante volte vi siano elementi idonei a evidenziare un concorso di colpa fra di essi (anche solo per omesso controllo del primo sul secondo), e salva la diversa conclusione cui può pervenirsi sulla base di concreti e specifici elementi che escludano la responsabilità dell’uno o dell’altro dei predetti soggetti (cfr. Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2010, nr. 13615; Cons. Stato, sez. IV, nr. 676/2011, cit.; id., 10 dicembre 2009, nr. 7444; id., 14 maggio 2007, nr. 2389).

Tanto premesso, dalla documentazione in atti si evince che, mentre al Consorzio ASI competeva l’iniziativa della procedura ablatoria per cui è causa sulla base della localizzazione compiuta dal Commissario straordinario, il Comune di Teverola è il soggetto che ha di fatto adottato gli atti della procedura medesima (decreto di occupazione, fissazione dell’indennità etc.) e la ALFA S.p.a. – come detto – è stata delegata per la materiale esecuzione delle operazioni

non essendo stato allegato alcun elemento, al di là delle generiche e apodittiche contestazioni articolate negli appelli, che sia idoneo a escludere la corresponsabilità di tutti i soggetti convenuti (anche solo per omesso controllo) ai fini dell’inutile scadenza dei termini e della mancata adozione del decreto di esproprio, del tutto correttamente essi sono stati ritenuti solidalmente responsabili


In particolare, per quel che concerne la posizione della ALFA S.p.a., non può convenirsi con l’assunto secondo cui questa dovrebbe andare esente da responsabilità per il solo fatto di aver ultimato l’opera prima della scadenza, provvedendo anche al deposito dell’indennità di esproprio presso la Cassa Depositi e Prestiti; infatti, risulta dagli atti e non è contestato che l’affidamento e la delega concernevano non soltanto la realizzazione dell’opera, ma anche le fasi amministrative della procedura di esproprio (ivi compresa, dunque, anche la sua conclusione).

Passaggio tratto dalla decisione numero 6375 del 2 dicembre  2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Peraltro, il meccanismo oggi disciplinato dall’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. consente di rimettere alle parti il raggiungimento di un accordo sulla somma da offrire a titolo di risarcimento, e quindi anche sulla determinazione del valore venale dell’immobile quale parametro di riferimento, con riserva di procedere a più approfonditi accertamenti in sede di ottemperanza qualora l’accordo non fosse raggiunto.
Quanto ai criteri con cui commisurare il danno, alla stregua del citato art. 42 bis, dovrà distinguersi fra danno da perdita da proprietà, corrispondente al valore venale del suolo al momento della cessione dello stesso al Comune, e danno da mancato uso, da calcolarsi in misura del 5 % di tale valore giusta il meccanismo “forfettario” introdotto dal menzionato articolo.
Nei limiti qui precisati, gli appelli suindicati vanno dunque accolti con la consequenziale riforma della sentenza di primo grado.

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