attenzione alla nuova richiesta di cauzioni da parte della Stazione Appaltante!
la fondatezza delle esaminate censure, comportante di per sé l’esclusione dell’aggiudicataria, è assorbente rispetto agli ulteriori motivi relativi alla conformità tecnica dei prodotti offerti dalla medesima CID;
l’annullamento dell’aggiudicazione determina in prospettiva il subentro nell’affidamento della fornitura della concorrente che segue in graduatoria e quindi il soddisfacimento dell’interesse sostanziale vantato dalla ricorrente, con esclusione di ulteriori pretese risarcitorie
Ravvisato che le spese di giudizio vanno poste a carico della stazione appaltante soccombente, mentre si ravvisano giusti motivi per la compensazione nei confronti della controinteressata resistente
tratto dalla sentenza numero 1544 del 18 marzo 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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