martedì 9 ottobre 2012

giudizio anomalia non per rinvenire inesattezze singola componente, ma valutare offerta complessiva

il giudizio di anomalia delle offerte in un procedimento di evidenza pubblica costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale,

in cui sono presenti in modo frammisto anche valutazioni di puro merito amministrativo (cioè valutazioni di opportunità e/o convenienza), sindacabile da parte del Giudice Amministrativo soltanto ove sussistano errori di fatto, aspetti di irrazionalità, contraddizioni logiche, inadeguata istruttoria e motivazione incongrua.

Anche se, al contempo, va rilevato che tale giudizio ha natura globale e sintetica e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui si compone l’offerta e della loro incidenza sulla medesima offerta considerata nel suo insieme, al fine di valutare se l’anomalia di ogni singola voce del prezzo offerto si traduce nell’inattendibilità della stessa offerta complessiva.

Perciò, il giudizio di anomalia non deve essere finalizzato a rinvenire inesattezze in ogni singola componente, ma deve perseguire lo scopo di valutare se l’offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale, alla ricerca di un equilibrio tra la convenienza della Pubblica Amministrazione ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitarne l’esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato.

Alla luce degli enunciati principi, nella specie, va tenuto conto della circostanza che il periodo di 9 anni di ammortamento dei mezzi nuovi non si riferisce all’ammortamento fiscale, consentito ai fini dell’abbattimento del reddito imponibile, ma alla previsione di utilizzo e funzionamento nel tempo degli stessi mezzi, per cui non può essere ritenuto incongruo il costo di ammortamento di 110.833,33 €, anzicchè quello quinquennale di 199.500,00 €.
Ed è ininfluente la mancata specificazione del consumo di carburante e lubrificanti in termini di g/hp/ora, in quanto trattasi di un dato, peraltro non pienamente attendibile, che le case costruttrici non inseriscono più nelle schede tecniche degli automezzi più recenti, per cui la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto tener conto soltanto del consumo presunto indicato dalle aziende costruttrici nelle medesime schede tecniche degli automezzi acquistati


a cura di Sonia Lazzini

sentenza numero 461 del 5 ottobre   2012 pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza

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