venerdì 1 luglio 2011

la procedura del silenzio-inadempimento non può essere utilizzata allo scopo di aggirare i termini decadenziali per l’annullamento degli atti

il riesame di legittimità del provvedimento amministrativo ai fini del suo annullamento in via di autotutela implica l'esercizio di una potestà discrezionale rimessa alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, circa la sussistenza delle “ragioni di interesse pubblico" richieste dall'art. 21 nonies della legge n. 241/1990

di Sonia LAzzini

riportiamo qui di seguito un passaggio tratto dalla decisione numero 3949 dell’ 1 luglio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

non sussiste dunque alcun dovere di pronunciarsi su un' istanza volta ad ottenere un provvedimento di autotutela di atti amministrativi definitivi, in quanto la procedura del silenzio-inadempimento non può essere utilizzata allo scopo di aggirare i termini decadenziali per l’annullamento degli atti

la pretesa diretta all’attivazione del potere di autotutela della P.A. con riferimento a titoli edilizi ed ai certificati sanitari rilasciati da oltre quasi quattro lustri è inammissibile sia perché non sussisteva alcun dovere del comune di provvedere sull’istanza della società appellante e sia perché nel caso vi erano state precise verifiche, i cui esiti erano stati debitamente comunicati (ed in ogni caso non erano peraltro stati tempestivamente impugnati).

In conseguenza radicale infondatezza della sua pretesa alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sulla segnalazione di illegittimità dei titoli edilizi rilasciati al controinteressato, deve conseguentemente essere respinta anche la quarta rubrica in cui si lamenta l’erroneità della decisione nella parte in cui ha condannato il ricorrente di primo grado e non il Comune e la controinteressata al pagamento delle spese del giudizio

È infatti evidente che le spese secondo le regole generali di cui all’articolo 26 del c.p.a. seguono la soccombenza

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