venerdì 1 luglio 2011

né la disciplina speciale di gara, né il Codice degli appalti, prescrivono che il giudizio favorevole all’ammissione di un concorrente debba essere necessariamente esplicitato e formalizzato

i precedenti emersi_ omicidio colposo a seguito di incidente stradale, lesioni colpose_ non hanno alcuna particolare connessione con l’affidabilità morale professionale dell’impresa, né col rapporto fiduciario da instaurare a mezzo del nuovo contratto


D’altra parte, mentre l’art. 38 d.lgs. n. 163\2006 prevede l’esclusione in presenza di condanne che, oltre ad incidere sulla morale professionale, riguardino “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità”, non si presentano tali quelli riscontrati nella fattispecie, che significativamente non hanno nemmeno alcun elemento di pur lontana affinità o prossimità con le condanne che sono qualificate dalla stessa norma di legge come cause di esclusione vincolata.


Di sonia Lazzini


L’Amministrazione, quindi, ha ragionevolmente ritenuto che i precedenti dichiarati non compromettessero l’affidabilità dell’Impresa, con la conseguenza che questa, con il proprio raggruppamento, all’esito della verifica della complessiva documentazione presentata dai concorrenti in merito ai requisiti generali e speciali, e non essendo emersi profili ostativi alla partecipazione, è stata ammessa alla gara.

A conferma della legittimità dell’azione amministrativa si osserva che, né la disciplina speciale di gara, né il Codice degli appalti, prescrivono che il giudizio favorevole all’ammissione di un concorrente debba essere necessariamente esplicitato e formalizzato. La giurisprudenza di questo Consiglio è infatti nel senso che la Stazione appaltante, che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale (C.d.S., III, 11 marzo 2011, n. 1583). La stazione appaltante deve invero motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (C.d.S., VI, 24 giugno 2010, n. 4019).

Per quanto precede, se può ammettersi che un’esigenza di motivazione espressa si imponga, al più, al cospetto di precedenti penali che obiettivamente si presentino, prima facie, riconducibili all’area dei “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità” ed incidenti sulla morale professionale, sì da esigere una specifica valutazione amministrativa al riguardo, la necessità di una formalizzazione del giudizio di ammissione va invece con sicurezza esclusa in tutti i casi, come quello corrente, in cui si manifesti subito la non incidenza delle condotte emerse sull’affidabilità professionale dell’impresa.


Tratto dalla decisione numero 3924 del 30 giugno  2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento