L’interesse della ricorrente all’annullamento del provvedimento gravato_revoca aggiudicazione provvisoria_ permane tuttavia in relazione all’escussione della cauzione provvisoria, poiché questa é stata disposta come conseguenza di quello.
la cauzione provvisoria presentata dai partecipanti alle gare di appalto ha la funzione di garantire la stazione appaltante per la mancata sottoscrizione del contratto causato da un fatto riconducibile all’aggiudicatario, come previsto dall’art. 75, comma 6, d.lgs. 163/2006
e può quindi essere escussa laddove esso risulti carente sia dei requisiti speciali, che di quelli generali previsti per la partecipazione alle gare
Il Collegio ritiene che il rilascio del documento di regolarità contributiva negativo di cui si tratta fosse ostativo all’esecuzione dell’appalto aggiudicato alla ricorrente
Tratto dalla sentenza numero 1264 del 20 luglio 2011 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze
La ricorrente ha contestato che in caso di mancato possesso dei requisiti generali possa essere applicata la cosiddetta triplice sanzione, ossia l’esclusione dalla gara congiuntamente all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità. Tale censura rappresenta un motivo nuovo e avrebbe quindi dovuto essere dedotta nel ricorso e non in memoria; in ogni caso è infondata poiché mentre l’impugnazione della segnalazione all’Autorità è stata dichiarata inammissibile, questa Sezione ha già statuito che la cauzione provvisoria presentata dai partecipanti alle gare di appalto ha la funzione di garantire la stazione appaltante per la mancata sottoscrizione del contratto causato da un fatto riconducibile all’aggiudicatario, come previsto dall’art. 75, comma 6, d.lgs. 163/2006, e può quindi essere escussa laddove esso risulti carente sia dei requisiti speciali, che di quelli generali previsti per la partecipazione alle gare (T.A.R. Toscana I, 6 aprile 2011, n. 606).
Nel caso di specie la stazione appaltante ha riscontrato un’irregolarità contributiva alla data del 27 ottobre 2009 attestata dalla Cassa Edile della provincia di Caserta. L’irregolarità è stata successivamente sanata il 3 dicembre 2009. A dire della ricorrente l’irregolarità in questione, ammontante a € 171,00 per il solo mese di giugno 2009, non potrebbe essere considerata grave; rileverebbe inoltre la successiva regolarizzazione e pertanto male avrebbe la stazione appaltante disposto la revoca dell’aggiudicazione. Per di più l’ irregolarità non sarebbe stata definitivamente accertata.
Il Collegio ritiene che il rilascio del documento di regolarità contributiva negativo di cui si tratta fosse ostativo all’esecuzione dell’appalto aggiudicato alla ricorrente
In primo luogo deve rilevarsi che non può essere presa in considerazione la successiva regolarizzazione effettuata dalla ricorrente, perché la regolarità contributiva deve essere posseduta fin dalla data di presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione e mantenuta per tutto il corso della gara medesima (C.d.S. IV, 12 marzo 2009 n. 1458). Non è contestato che nel caso di specie, alla data cui l’ente previdenziale riferisce l’irregolarità nel versamento dei contributi, la gara fosse in corso di espletamento.
Quanto alla definitività o meno dell’accertamento la ricorrente non offre alcuna prova in proposito e anzi, come correttamente dedotto dalla resistente, ha provveduto a regolarizzare la propria posizione dimostrando così con comportamento concludente che l’irregolarità accertata era definitiva.
Il mancato inoltro dell’avviso da parte della Cassa Edile non assume rilievo a questo proposito, poiché ha la funzione di invitare l’impresa alla regolarizzazione e non avrebbe cancellato l’irregolarità contributiva quale fatto storico ostativo alla partecipazione della ricorrente all’appalto di che trattasi
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