venerdì 22 luglio 2011

le gravi violazioni in materia contributiva sono quelle ostative al rilascio del durc

In tema di gravità dell’omissione contributiva, il Tar Toscana segnala che <<, all’art. 4, comma 2, lett. b), n. 4 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 ha previsto, quale definizione legislativa della gravità delle violazioni in materia previdenziale ed assistenziale, che siano gravi proprio quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva e che sono appunto stabilite dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui si tratta>>


Le stazioni appaltanti devono tenere in considerazione quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007.

Quest’ultimo all’art. 8, comma 3, ha stabilito un generale limite nella gravità delle violazioni contributive ai fini della partecipazione alle gare di appalto consistente, per quanto rileva nella presente sede, nella somma di € 100,00.

E’ ben vero che detto decreto non è attuativo del codice appalti, come rilevato nella sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato 24 febbraio 2011, n. 1228; tuttavia a parere del Collegio tale considerazione non autorizza a non ritenerlo vincolante.

Se, come sopra dimostrato, la determinazione del concetto di gravità delle violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali ostativa all’affidamento di contratti pubblici legittimamente può essere disposta anche da una normativa che non sia volta specificamente ad attuare il codice dei contratti pubblici, e ciò è avvenuto con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, ne segue che alla stazione appaltante intimata nel caso di specie non residuavano spazi di discrezionalità ed era pertanto vincolata a disporre la revoca dell’aggiudicazione disposta a favore della ricorrente.


OSSERVAZIONE:
l
a legge n. 106 del 2011_ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70_Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia_(G.U. n. 160 del 12 luglio 2011)_, in vigore dal 13 luglio 2011 ci presenta la  seguente situazione

Art. 38. Requisiti di ordine generale
(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266

A cura di Sonia Lazzini


Tratto dalla sentenza numero 1264  del 20 luglio 2011 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

Se pure il decreto suddetto non è stato emanato nell’attuazione del codice dei contratti pubblici, tuttavia è stato emesso dall’autorità amministrativa competente in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, in attuazione di norme di legge aventi ad oggetto anche la partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici. Non si vede quindi per quali ragioni detto decreto non debba ritenersi vincolante per le stazioni appaltanti

L’azione amministrativa non può oggi essere concepita come svolgentesi in compartimenti non comunicanti tra loro, poiché tende sempre più a svilupparsi in modo interconnesso rispetto a tutti gli ambiti su cui incide. Neanche i blocchi normativi che disciplinano i diversi settori dell’azione amministrativa, a loro volta, possono quindi essere concepiti a compartimenti stagni poiché ciò che accade ad esempio nell’ambito delle gare di appalto per l’affidamento dei contratti pubblici può essere rilevante, per restare nell’ambito della materia oggetto di controversia, anche in relazione al diverso ambito di azione amministrativa volto all’applicazione della normativa previdenziale ed assistenziale.

Appare quindi logico che una normativa dettata in attuazione di quest’ultima possa spiegare effetti anche nell’ambito della contrattualistica pubblica, poiché i diversi settori amministrativi, in una logica modernamente sistemica e volta all’attuazione del principio di efficienza dell’amministrazione, non può non prendere in considerazione (ed anzi valorizzare) le diverse correlazioni esistenti fra gli stessi, al fine di un complessivo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa in tutti gli ambiti in cui si svolge.

Va poi sottolineata l’esigenza di disporre di definizioni normative uniformi in relazione a concetti elastici ed indeterminati, quali la “gravità” delle violazioni in materia previdenziale e contributiva, per evitare che possano essere variamente apprezzati da ciascuna stazione appaltante. L’opzione è stata fatta propria dal legislatore il quale, all’art. 4, comma 2, lett. b), n. 4 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 ha previsto, quale definizione legislativa della gravità delle violazioni in materia previdenziale ed assistenziale, che siano gravi proprio quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva e che sono appunto stabilite dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui si tratta. Tale disposizione, ratione temporis, non è applicabile alla controversia in esame, tuttavia può essere assunta quale criterio ermeneutico a dimostrazione della volontà del legislatore di identificare un limite certo nella definizione della gravità delle violazioni alle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, ai fini della partecipazione alle gare di appalto.

Non hanno rilievo, nella presente sede, i richiami ad un presunto affidamento ingenerato dal rilascio pregresso di documenti positivi di regolarità contributiva poiché è onere dell’impresa interessata verificare puntualmente l’adempimento dei propri obblighi

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