Rileva la sezione che le tesi poste a base del provvedimento di autotutela e quelle poste a sostegno dell’impugnata sentenza non sono suscettibili di favorevole esame alla luce dei principi giurisprudenziali diffusamente illustrati da questo Consiglio (cfr. le fondamentali decisioni sez. VI, 4 agosto 2009, nn. 4905, 4906 e 4907, da ultime espressamente riprese da sez. IV, n. 1228 del 2011 e sez. V, n. 789 del 2011, cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a.), e delle peculiari circostanze di fatto che contraddistinguono la presente vicenda
Di Sonia Lazzini
Passaggio tratto dalla della decisione numero 3912 del 30 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
<< nella vicenda in trattazione non può trovare applicazione il d.m. 24 ottobre 2007, entrato in vigore successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, alla aggiudicazione definitiva ed all’emanazione del primo ed unico d.u.r.c. negativo;
prima del d.m. 24 ottobre 2007, il solo fatto che il d.u.r.c. non fosse regolare, non costituiva di per se prova di una grave violazione contributiva definitivamente accertata, atteso che, secondo le circolari 26 luglio 2005, n. 92 Inps e 25 luglio 2005, n. 38 Inail, era ostativo alla dichiarazione di regolarità contributiva qualsivoglia inadempimento, a prescindere da qualsivoglia soglia di gravità;
l’art. 38 cit., prima del d.m. del 2007 in questione e del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, crea una differenza tra la regolarità contributiva richiesta al partecipante alla gara e la regolarità richiesta all’aggiudicatario al fine della stipula del contratto; infatti il concorrente può essere escluso solo in presenza di gravi violazioni definitivamente accertate, sicché le violazioni non gravi e quelle non definitivamente accertate non sono causa di esclusione; invece, al fine della stipula del contratto, l’affidatario deve presentare la certificazione di regolarità ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 210 del 2002 (art. 38, co. 3, cit.); tale disposizione, a sua volta, prevede il rilascio del d.u.r.c. che attesta contemporaneamente la regolarità contributiva quanto agli obblighi nei confronti del’Inps, dell’Inail e della Cassa edili;
una irregolarità contributiva può ritenersi definitivamente accertata solo quando, alla data di scadenza del termine di proposizione delle domande di partecipazione alla gara, siano scaduti i termini per la contestazione dell’infrazione ovvero siano stati respinti i mezzi di gravame proposti avverso la medesima (circostanza questa che non ricorre nel caso di specie).
La domanda di risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente monetario, è inammissibile per l’assoluta genericità dei fatti costitutivi della medesima che non sono mai stati allegati (cfr., sul punto ed ex plurimis, Cons. St., sez. V, 6 aprile 2009, n. 2143, cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a.).
13. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza accogliere l’appello nei limiti sopra indicati.
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