venerdì 1 luglio 2011

E’ il giudice ordinario ad essere competente per i danni prodotti da un’attività materiale della pubblica amministrazione

Vi è il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta per diniego riapertura campeggio per motivi di pericolosita' idrogeologica – risarcimento dei . danni ingiusti


Di Sonia Lazzini


Tratto dalla decisione numero 3922  del 30 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato




All’esito del processo dinanzi a sé, in seguito, il Tribunale, con la sentenza n. 1766\2010:

- dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario sulla domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti del Comune di Bene Lario, rilevando che nella prospettazione della ricorrente i danni in questione sarebbero stati cagionati da lavori di costruzione di una strada in quel Comune, onde si trattava di pregiudizi risalenti ad un’attività materiale, non espressione di poteri pubblici, e la domanda avrebbe perciò dovuto essere valutata dal Giudice civile

L’appello è infondato.

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, d’altra parte, l'inosservanza da parte della Pubblica Amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al Giudice ordinario,

sia quando è volta a conseguire la condanna ad un facere, sia quando ha per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere

(cfr. Cass., S.U., 20 ottobre 2006 n. 22521; 14 gennaio 2005 n. 599; 18 ottobre 2005, n. 20117; 28 novembre 2005, n. 25036).


Né per andare in contrario avviso potrebbe valere il disposto del d.lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come novellato dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000, stante la riscrittura di tale norma ad opera della pronunzia della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, applicabile anche ai giudizi in corso (Cass. S.U., 6 maggio 2002 n. 6487; Cass. S.U., 14 gennaio 2005 n. 599).

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