venerdì 22 luglio 2011

Il termini di cui al secondo comma dell’articolo 48 è sollecitatorio e non perentorio

non potrebbe comunque essere ravvisata una decadenza da parte della Stazione appaltante in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti ex articolo 48, comma 2 del codice dei contratti


il termine di 10 giorni di cui all’art. 48 comma 2 D. Lgs. 163/2006 non ha natura perentoria ma esclusivamente natura sollecitatoria


di fronte ad un requisito chiaro ed univoco (iscrizione alle categorie 1 e 2), richiesto dal bando oltretutto a pena di esclusione, il criterio dell’interpretazione teleologica (che per costante giurisprudenza è ammissibile solo in casi di effettiva incertezza interpretativa) non può trovare applicazione, in quanto solo un’interpretazione formale e letterale garantisce l’osservanza assoluta dei principi fondamentali citati della par condicio tra i concorrenti e della correttezza dell’azione amministrativa.

Pertanto, la stazione appaltante ha legittimamente escluso la ricorrente a causa della mancanza dell’iscrizione in tutte le tipologie della categoria 2.


A cura di Sonia Lazzini

Tratto dalla sentenza numero 253 del 20 luglio 2011 pronunciata dal Tar Provincia Autonoma di Bolzano

Sostiene la ricorrente che la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara per l’espletamento dell’appalto da parte dell’impresa Ricorrente sarebbe dovuta essere effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 co. 2 D.Lgs. 163/2006, obbligatoriamente entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, dal momento che la stessa era risultata essere la concorrente che seguiva in graduatoria l’aggiudicataria. Lo spirare di tale termine di legge avrebbe comportato la consumazione del relativo potere, con la conseguenza che doveva ritenersi definitivamente e positivamente definito il relativo accertamento.

Sostiene inoltre la ricorrente che non essendo mai stata contestata nei giudizi instaurati avanti a questo Tribunale e avanti al Consiglio di Stato la sussistenza in capo ad essa dei requisiti richiesti dal bando nè da parte dell'Amministrazione Comunale, nè da parte delle società controinteressate, la formazione del giudicato implicherebbe implicito riconoscimento del possesso, da parte dell'impresa Ricorrente, dei necessari requisiti.

Il motivo non ha pregio.

Al contrario di quanto afferma la ricorrente, il termine di 10 giorni di cui all’art. 48 comma 2 D. Lgs. 163/2006 non ha natura perentoria ma esclusivamente natura sollecitatoria.

Infatti, tale termine di 10 giorni è posto esclusivamente nell’interesse dell’amministrazione al corretto e rapido svolgimento della gara, interesse che presuppone necessariamente che l’amministrazione, prima della stipula del contratto, possa in qualsiasi tempo verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando in capo all’aggiudicatario.

Al riguardo si rinvia anche alla determinazione 21.5.2009, n. 5 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto le linee guida per l’applicazione del citato articolo.

Inoltre si rileva che nel caso de quo le Condizioni per la partecipazione al pubblico incanto prevedono al punto 5 f) che i partecipanti alla gara devono dichiarare, con dichiarazione sostitutiva, tra l’altro, di essere in possesso dell’iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 152 del D. Lgs. n. 152 del 3.4.2006 rispettivamente D.M. del 28.4.1998 n. 406 per le categorie 1 e 2. Nel capo II le Condizioni per la partecipazione prescrivono che “la ditta che si aggiudicherà la gara dovrà provvedere entro 20 giorni dalla comunicazione al deposito della cauzione definitiva, in misura del 10 per cento dell’offerta per tutta la durata del contratto, nonché presentare i documenti richiesti al punto 5 e, i caso di raggruppamento di imprese, anche i documenti prescritti dall’art. 37 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni”.

Di fronte a tali previsioni delle Condizioni per la partecipazione al pubblico incanto risulta chiaro che, anche a prescindere dalla natura sollecitatoria del termine di 10 giorni di cui all’art. 48 citato, non potrebbe comunque essere ravvisata una decadenza da parte della Stazione appaltante in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo alla Impresa Ricorrente.

Nessun commento:

Posta un commento