Il danno erariale, maturato nel periodo compreso tra l’anno 2001 sino al 2010, è derivato dalla stipulazione di contratti assicurativi per responsabilità civile patrimoniale ed altri rischi, ove erano dedotte coperture per il rischio riferito alla ‘colpa grave’ – ‘responsabilità amministrativa’ con oneri a carico dell’Ente pubblico, suscettibili di eliminare od elidere parzialmente i rischi connessi alle responsabilità amministrative
C’è da aggiungere che sul riconoscimento dell’esimente politica, al fine di elidere il requisito della ‘gravità della colpa’, la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti è prevalentemente assestata in senso contrario
Per quel che riguarda l'esimente cd. politica della responsabilità amministrativo - contabile, prevista dall'art. 1, comma 1 ter, l. 14 gennaio 1994 n. 20, a favore dei titolari di organi politici che abbiano approvato o fatto eseguire in buona fede atti ricompresi nelle competenze di uffici tecnici o amministrativi, la giurisprudenza è ormai pacifica nell'affermare che essa operi soltanto quando la decisione che si assume essere fonte d'ingiusto danno sia stata assunta in materie di particolare difficoltà tecnica o giuridica dovendosi altrimenti ritenere che l'evidenza dell'erroneità dell'atto sia tale da escludere la stessa buona fede dei titolari dell'organo politico (Corte dei Conti, Sez. I, 07/08/2002, n.282), unica condizione nella quale la volontà dell'agente può formarsi, in assenza di elementi di segno opposto, senza la consapevolezza di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'erario (Corte dei Conti Puglia, Sez. giurisdiz., 21/07/1997, n.33).
Né a maggior ragione possono essere invocati come scusante, la supposta esistenza di dubbi o incertezze interpretative in ordine alla pur complessa materia assicurativa, in quanto, come ampiamente illustrato, già all’epoca della stipula delle polizze de quibus, la giurisprudenza del giudice contabile aveva già preso una chiara e netta posizione, censurando la pratica di assicurare amministratori e dipendenti con oneri a carico dell’ente, per fatti conseguenti a comportamenti gravemente colposi.
di Sonia Lazzini
Questo è l’oggetto dell’assicurazione sottoposta al vaglio dei giudici emiliani della Corte dei Conti
Il contratto assicurativo prevedeva come soggetti assicurati il Sindaco, Gli assessori, i Componenti del Consiglio Comunale, Il Segretario Comunale, il Direttore Generale, i Dirigenti e comunque tutto il personale dipendente inquadrato nel “ruolo tecnico”.
Alla Sezione I all’art. 22 aveva come oggetto “…la responsabilità civile derivante ai Consiglieri Comunali, agli Assessori, al Sindaco, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, all’Ente di appartenenza e/o alla Pubblica Amministrazione, nell’espletamento del proprio mandato. L’assicurazione vale anche per incarichi svolti in rappresentanza del Comune…omissis….La garanzia per i danni derivante da responsabilità amministrativa e contabile opera a condizione che gli stessi siano accertati e quantificati dal Giudice competente.”
Alla Sezione II all’art. 29 prevedeva ulteriormente, con esclusione dei soggetti indicati nel predetto art. 22, come oggetto che “…La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni e/o mansioni. La garanzia si intende inoltre estesa all’azione di rivalsa esperita dalla pubblica Amministrazione – compreso l’Ente contraente – che abbia autonomamente risarcito il terzo, dei danni involontariamente provocati dall’assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri.” Il contratto prevedeva l’estensione con adesione facoltativa per quanto riguarda la colpa grave, con quota premio pagabile individualmente, solo per i soggetti assicurati individuati nella II Sezione, nonostante che già da tempo non vi fosse più alcun plausibile dubbio in merito al divieto di assicurabilità del rischio relativo alla responsabilità amministrativa e contabile con oneri a carico dell’Ente.
Questi gli elementi dell’”accusa” contabile
Ad avviso della procura, la prova ulteriore che tale divieto imponesse - quanto meno – di escludere formalmente l’onere di sostentamento del premio per il rischio specifico ‘colpa grave – responsabilità amministrativa’ era reso manifesto nel diverso trattamento che la polizza faceva degli Amministratori, componenti della Giunta e del Consiglio, rispetto i dipendenti, i quali soli erano onerati dell’adesione facoltativa a spese proprie a tale copertura.
Tali elementi, insomma, condurrebbero a ritenere che tale copertura assicurativa fosse stata stipulata nella piena consapevolezza della sua illiceità, ed unicamente mirata a far conseguire un vantaggio indebito agli ‘Assicurati’ ed in particolare a parte di essi.
Riferisce la procura contabile che nell'attuale ordinamento non si rinviene alcuna norma che autorizzi la stipula di polizze assicurative che abbiano ad oggetto la copertura del rischio costituito dalla responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dei funzionari di un Ente Pubblico o assimilabile, per i danni arrecati all'ente di appartenenza con la propria condotta colposa e con onere del pagamento del relativo premio a carico dell'Ente medesimo.
Tali contratti assicurativi producono infatti, la pressochè totale deresponsabilizzazione della classe dirigente del Comune di Parma in contrasto con i principi fondamentali del sistema della responsabilità personali dei pubblici dipendenti di cui all’art. 28 della Costituzione, tenendosi conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione anche alla sua funzione di deterrenza, essenziale accanto a quella risarcitoria (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 371 del 20.11.1998: "…combinazione di elementi restitutori e di deterrenza che connotano l'istituto…" ); gli assicurati così, grazie a tali polizze, pur gestendo risorse pubbliche e svolgendo pubbliche funzioni, non risponderebbero mai personalmente dei danni causati agli enti pubblici e, in definitiva, ai cittadini amministrati.
L’oggetto della tutela della richiamata polizza quindi, anche in relazione ai recenti indirizzi giurisprudenziali della Corte dei Conti, nonché alla previsione della finanziaria 2008 all’art. 3 comma 59 L. 244/07, che sancisce la nullità dei contratti di assicurazione per responsabilità civile patrimoniale e la tutela legale degli amministratori pubblici, e la perdita della loro efficacia dal 30 giugno 2008, sarebbe da ritenersi illegittimo.
La suddetta polizza inoltre costituirebbe comunque un indebito esborso in ragione dell’inutilità delle coperture con riguardo alla colpa lieve degli Amministratori e dipendenti verso terzi (rischio inesistente; mentre per il rischio colpa lieve verso terzi l’Ente risultava anche assicurato con una distinta polizza, la n. 6796053) aggravata dall’impossibilità di estendere la copertura per la responsabilità solidale dei soggetti assicurati.
La decisione
La polizza RC Patrimoniale Amministratori e dipendenti prevedeva l’estensione con adesione facoltativa per quanto riguarda la colpa grave, con quota premio pagabile individualmente, solo per i soggetti assicurati individuati nella II Sezione (Dipendenti), nonostante che già da tempo non vi fosse più alcun plausibile dubbio in merito al divieto di assicurabilità del rischio relativo alla responsabilità amministrativa e contabile con oneri a carico dell’Ente.
Il collegio concorda su questo punto con le conclusioni della Procura, in ordine al fatto che tale divieto imponesse - quanto meno – di escludere formalmente l’onere di sostentamento del premio per il rischio specifico ‘colpa grave – responsabilità amministrativa’ .
Ciò si appalesava in modo ancor più manifesto dal diverso trattamento che la polizza faceva degli Amministratori, componenti della Giunta e del Consiglio, rispetto ai dipendenti, i quali soli erano onerati dell’adesione facoltativa a spese proprie a tale copertura.
Tali elementi conducono pertanto a ritenere che tale copertura assicurativa fosse stata stipulata nella piena consapevolezza della sua illiceità, ed unicamente mirata a far conseguire un vantaggio indebito agli ‘Assicurati’ ed in particolare a parte di essi
A tal proposito il collegio osserva che la stipula di una polizza di assicurazione per i danni causati al Comune di Parma dai dipendenti e dagli amministratori, con pagamento dei relativi premi a carico del Comune stesso, si sostanzia in una traslazione totale del rischio derivante dallo svolgimento dell'attività amministrativa dal complesso soggettivo dipendente-amministrazione (al cui interno il criterio della colpa grave già opera la relativa distribuzione del rischio, dovendosi mandare esenti da responsabilità personali i soggetti che abbiano posto in essere condotte dannose al di sotto di tale soglia d'imputazione soggettiva) verso la sola amministrazione danneggiata, con gravi conseguenze sul sistema della responsabilità amministrativa, quali devono considerarsi l'esenzione da responsabilità del dipendente, la vanificazione dell'azione e del giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.
In realtà, già all’epoca in cui venne bandita la gara, non solo esistevano diverse sentenze di questa Corte dei conti sull'argomento, ma la stessa dottrina sosteneva la nullità, per illiceità della causa, del contratto di assicurazione stipulato da un ente pubblico per la copertura della responsabilità amministrativa dei propri funzionari.
Peraltro, quest'orientamento è stato recepito dal legislatore con l'articolo 3 comma 59 della legge 24 dicembre 2007 n 244, che prevede la nullità del " contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità' per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile", e sanziona l'amministratore che stipula il contratto ed il beneficiario della copertura assicurativa con il pagamento " a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo".
La stessa sez. II centrale di appello con la sentenza n.127/2011, con riferimento a delibere degli anni 1998/1999, afferma che già a quell'epoca era perfettamente desumibile tale divieto
Particolarmente interessante risulta il seguente passaggio
La polizza RC Patrimoniale amministratori e dipendenti, secondo la prospettazione attorea, costituirebbe comunque un indebito esborso in ragione dell’inutilità delle coperture con riguardo alla colpa lieve degli Amministratori e dipendenti verso terzi, in virtù della struttura della polizza stessa, che considera come ‘assicurati’ i soli amministratori e dipendenti, lasciando scoperto (come leggibile anche dalle deduzioni del dott. Barbieri e da quanto affermato in seguito dalla stessa AON s.p.a. nella successiva gara per l’affidamento del servizio) il rischio relativo alla ‘colpa lieve’ dell’Ente – Comune di Parma, che in quella polizza non risultava come soggetto assicurato, e che quindi non riceveva alcuna tutela per il rischio RCT per tali aspetti.
E tanto anche tenendo conto che nella polizza generale dell’Ente di RCT/O la individuazione limitativa dei danni risarcibili e degli eventi, (ristretti in sostanza ai soli danni materiali a persone o cose e quindi con esclusione all’attività provvedimentale del Comune) costituiva un evidente ‘vuoto’ di copertura dell’Ente per tale aspetto, mentre, di contro, il rischio ‘colpa lieve’ per amministratori e dirigenti è privo di ragione poiché essi, ai sensi dell’art. 28 Cost. ed artt 22 e 23 T.U. 1957 n.3 rispondono solo per ‘colpa grave’. In altre parole tale polizza, assicurando le sole persone fisiche per i rischi relativi alla RCT - colpa lieve, in realtà non rispondeva alla copertura di alcun rischio effettivo per gli ‘assicurati’.
Il collegio ritiene di condividere e fare proprie le argomentazioni esposte, al fine di stigmatizzare la prassi seguita per la stipula di polizze patrimoniali RC, nelle quali l’Ente pubblico non figuri come il “soggetto assicurato”, rappresentato invece, da persone fisiche nominativamente individuate.
Infatti, nelle polizze in cui solo il dipendente/amministratore rivesta la qualifica di 'assicurato', come era il caso della RC PATRIMONIALE del comune di Parma, il dipendente risulta essere normalmente estraneo al giudizio civile intentato dal terzo danneggiato il quale, nella pressochè totalità dei casi, chiamerà in causa direttamente l'Ente pubblico e non certo il dipendente, il quale sovente, nemmeno risulta essere al corrente dell’azione civile intentata contro l'Ente
Non solo, l’assicuratore nemmeno potrà intervenire nel giudizio, poiché per lui il soggetto assicurato risulta essere appunto il solo dipendente/amministratore, non essendosi ancora verificata una delle condizioni per l'operatività della polizza, cioè la richiesta di risarcimento (formula claim made) o la conoscenza dal parte dell’assicurato' (cioè per il dipendente) dell'evento dannoso (formula loss occurence).
La difesa "avanzata", effettuata dall’assicuratore, del rischio di conseguire una condanna per un elevato risarcimento, sarà possibile quindi solo nel giudizio civile intentato dal terzo direttamente contro l'Ente. Ciò ovviamente a condizione che l'Ente rivesta la qualifica di 'soggetto assicurato' in quanto, come noto, il solo dipendente raramente viene citato in giudizio, che verrà invece intentato nei confronti della P.A, giudizio rispetto al quale il dipendente rimane estraneo.
Ma non solo
Parimenti sono da condividere le preoccupazioni espresse da parte attrice in ordine alle conseguenze che la stipula di polizze RCT\O può avere in ordine alla vanificazione della responsabilità amministrativa per danno indiretto o da rivalsa, con grave alterazione di tutto il sistema della responsabilità amministrativa che risponde a principi di stretta legalità.
Come è noto, l’art. 28 della Costituzione non segue i principi dell’immedesimazione organica, in quanto prevede e mantiene affiancate e solidali due distinte responsabilità egualmente “personali” e “dirette”, sia pure non simmetriche, ovvero la responsabilità civile della P.A. e del dipendente per i danni arrecati ai terzi.
Da questo principio deriva quello della responsabilità amministrativa del pubblico dipendente, che regola appunto “il lato interno” della responsabilità, cioè la fase della rivalsa, attribuita alla giurisdizione contabile. Conseguentemente, ogni regolazione assicurativa che trasferisca il rischio del risarcimento sull’assicuratore, coprendo anche i fatti gravemente colposi, fa venire meno lo stesso “danno indiretto” e quindi il sistema della responsabilità amministrativa.
Difatti, proprio per effetto della giurisdizione contabile, la “rivalsa” dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c. non potrebbe avere luogo, in quanto l'unico in grado di esercitarla è il p.m. presso la Corte dei conti ( in ragione degli artt. 18, 22 e 23 del T.U. 3/1957). Rivalsa che il PM contabile potrà esercitare solo per i soggetti dei quali la P.A. debba rispondere civilisticamente e che sono in “rapporto di servizio” con essa. Infatti, è proprio il “rapporto di servizio”, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che viene a tracciare i “confini” della giurisdizione contabile e quindi della responsabilità amministrativa
In sostanza, è lo "statuto" dell'art. 28 cost. che in ambito pubblico deve prevalere, imponendo eventuali correzioni alla disciplina contrattuale, anche di derivazione codicistica, che comunque rimane dispositiva in quanto prevista "salvo patto contrario" .
Potrebbe esserci un rimedio
Appare opportuno pertanto, a parere del Collegio, che nel contratto di RCT siano introdotte previsioni pattizie che prevedano che l'assicurazione non sia estesa a coprire condotte connotate da colpa grave di soggetti (siano essi “assicurati” o siano comunque “persone della quali l'assicurato-P.A. deve rispondere”) che siano ricompresi nell'ambito del rapporto di servizio con l’amministrazione.
Già in linea con la corretta distinzione dei profili di responsabilità dell'ente contraente/assicurato e dei dipendenti, risultano essere, già all’epoca cui si riferiscono i fatti di causa, alcuni coevi contratti di assicurazioni (depositati agli atti del giudizio). Il rispetto di tali principi risulta essere in concreto essere stato osservato, non facendo venire meno il “danno indiretto”. La disciplina pattizia di tali contratti prevede infatti che la compagnia assicurativa “gestirà” il sinistro sino alla decisione definitiva della Corte dei conti, al fine di assicurare il rispetto del ruolo del giudice contabile, unico legittimato ad esprimersi sulla esistenza o meno (e sulla estensione) del danno erariale. Nei limiti accertati il danno dunque non sarà risarcibile e l'assicurazione dell'Ente non coprirà il sinistro. Sarà invece risarcibile la parte di danno che il giudice contabile non valuterà come “ipotesi di danno derivante da responsabilità amministrativa”. Per il “danno accertato definitivamente dalla Corte dei conti” si potrà attivare la copertura assicurativa stipulata personalmente dal dipendente.
Tali indicazioni, costituiscono valido paradigma per una condotta perfettamente esigibile da una Amministrazione pubblica rispettosa della regola di buona amministrazione, nonché parametro del comportamento diligente richiesto ai pubblici amministratori, secondo i criteri della colpa normativa.
Il danno risarcibile
La previsione dell’assicurazione di rischi non assicurabili, ha certamente influito sulla quantificazione complessiva del premio. Tale aumento, seppur non noto, può – secondo quella che è la giurisprudenza sul punto del giudice contabile – essere determinato in via equitativa.
Appare opportuno pertanto, a parere del Collegio, quantificare il danno erariale in via equitativa ai sensi dell' art. 1226 c.c., essendo difficile procedere ad una precisa determinazione di quanto, nell' importo del premio complessivamente corrisposto dall' ente, sia da correlarsi all’illegittima stipula contrattuale.
Nondimeno, la stessa procura contabile, rimettendosi comunque alla valutazione equitativa del collegio, ipotizza che qualora la polizza R.C patrimoniale consideri, come nel caso de quo, come assicurati solo le persone fisiche e non l’ente, si dovrebbe escludere, a ragion di logica, un interesse dell’ente e quindi tutto o gran parte del premio pagato potrebbe costituire danno.
Il collegio tuttavia, anche considerando la pressochè totale inutilità di tale polizza, trattandosi di fattispecie sia pur gravemente colposa, ritiene di applicare il potere riduttivo previsto dall'articolo 83 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 52 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214.
Il danno erariale, con valutazione ex art. 1226 c.c. e in applicazione del potere riduttivo, viene così riassunto e ripartito:
Contratti di Assicurazione.
Periodo 31.12.2002 – 31.12.2004
Totale € 45.400,00 ripartito tra 14 convenuti = Quota pro-capite € 3.242,86
Periodo 01.01.2005 - 31.12.2007
Totale € 285.400,00 ripartito tra 16 convenuti = Quota pro-capite € 17.837,50
Periodo 2008 – 2010
Totale € 39.000,00 ripartito tra 16 convenuti = Quota pro-capite € 2437,50
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