Va confermata la sentenza di primo grado nella quale il Tar ha << riconosciuto, peraltro in corrispondenza alla domanda formulata dall’interessato, il danno da usura psico-fisica direttamente sostanziato dal mancato riposo periodico, non toccando neppure il – non richiesto – danno biologico ulteriore.>>
Tratto dalla decisione numero 4188 del 12 luglio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
FATTO
La sentenza impugnata aveva riconosciuto nella fattispecie sottoposta al su esame la sussistenza della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
L’appellante ha richiamato il precedente della Sezione, 21 febbraio 2005, n. 616: “Risulta peraltro fondato l’assunto dell’appellante secondo cui, in ordine alla disciplina prescrizionale applicabile alla materia in argomento, il diritto del lavoratore alle erogazioni pecuniarie dovute per riposi non goduti soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2946, comma 4, cod. civ., trattandosi di diritto patrimoniale attinente ad un rapporto di pubblico impiego: tale assunto trova conforto in un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi su questioni del tutto analoghe a quella de qua (cfr. C.S., Sezione Sesta, nn. 5896 e 5897 del 28 ottobre 2002), dal quale questa Sezione non ritiene di doversi discostare”.
All’udienza del 21 giugno 2011 il ricorso è stato posto in decisione
Il ricorso è infondato.
Con la decisione del 16 gennaio 2009, n. 207, la sezione ha affermato quanto segue:
<<1. Il TAR ha condannato la Circumvesuviana s.r.l. al risarcimento del danno biologico che l’interessato ha patito per non aver goduto dei riposi settimanali, qualificandolo come danno contrattuale, cui si applica il termine ordinario di prescrizione (dieci anni).
Appella la Circumvesuviana S.r .l. deducendo che:
1) la sentenza avrebbe riconosciuto non (solo) il danno da usura psico-fisica, intrinseco al mancato godimento del riposo settimanale, ma (anche) il danno biologico ulteriore, legato alle conseguenze che tale evento può produrre (ma non necessariamente produce) sulla salute del dipendente nel corso degli anni. Di tale danno non sarebbe stata fornita la prova;
2) il diritto al risarcimento del danno sarebbe prescritto, dovendosi applicare il termine breve (cinque anni) previsto per la responsabilità extracontrattuale.
2. L’appello è da respingere.
Con riferimento al primo motivo di gravame è sufficiente rilevare come la sentenza si limiti a riconoscere, peraltro in corrispondenza alla domanda formulata dall’interessato, il danno da usura psico-fisica direttamente sostanziato dal mancato riposo periodico, non toccando neppure il – non richiesto – danno biologico ulteriore.
Quanto al secondo motivo occorre evidenziare che la responsabilità dell’appellante discende dalla violazione degli obblighi incombenti sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 36, comma 3 Cost. e dell’art. 2109, comma 1 del codice civile. Si tratta, con ogni evidenza, di inadempimento contrattuale e non di fatto illecito, cui si applica il termine di prescrizione ordinario. D’altra parte è giurisprudenza consolidata che il danno non patrimoniale, anche di ordine biologico, possa discendere dall’inadempimento di obblighi del datore di lavoro (Cass. S.U. n. 6572 del 2006)>>.
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