l’articolo 120 Cod. proc. amm. prevede, per l’impugnazione dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, termini brevi per la loro definizione, ispirati al principio generale dell’accelerazione di quel contenzioso e delle esigenze di certezze del settore.
Il comma 5 di tale art. 120 stabilisce che, per l’impugnazione degli atti in questione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno proposti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
A cura di Sonia Lazzini
Tratto dalla decisione numero 4210 del 12 luglio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Questo art. 79, al comma 2, lettera c), prevede che siano comunicate “ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto”.
Ora, nella comunicazione del 3 dicembre, sopra riportata, risultano presenti, a giudizio del Collegio, tutti gli elementi necessari per identificare i requisiti minimi di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c). L’interessata società era dunque in condizione di sapere nei termini essenziali del vulnus patito dalla sua aspettativa e di organizzare la conseguente azione in giudizio.
Rileva poi il Collegio come sia stata data corretta applicazione anche al comma 5 dell’art. 79, nella parte che prevede che la stazione appaltante comunichi al concorrente, che segue l’aggiudicatario in graduatoria, l’aggiudicazione definitiva, con, come recita il comma 5-bis, “almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c)”.
Poiché nella comunicazione inviata da Poste Italiane s.p.a. alla società ricorrente viene data notizia che “in riferimento all’appalto in oggetto si comunica che lo stesso è stato aggiudicato alla Società Controinteressata Spa con un punteggio complessivo derivante dall’applicazione della formula riportata nelle Norme di partecipazione alla gara pari a 100 producendo, pertanto, l’offerta economicamente più vantaggiosa per questa Stazione appaltante”, il Collegio ritiene che l’onere di comunicazione di cui alle norme richiamate sia stato tempestivamente e compiutamente rispettato.
Il ricorso in appello va dunque respinto, bene avendo giudicato il Tribunale amministrativo.
Nessun commento:
Posta un commento