sabato 25 giugno 2011

Infortunio occorso ad un dipendente pubblico nello svolgimento delle proprie mansioni

Competenza del giudice amministrativo per violazioni di cui all’articolo 2087 del codice civile

Viene confermata la responsabilità dell’amministrazione datore di lavoro per

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.


La Corte di Cassazione (SS.UU. 8 luglio 2008, n. 18623) ha affermato che ove il pubblico dipendente proponga nei confronti dell’amministrazione datrice di lavorro una domanda di risarcimento danni per lesione dell’integrità psico – fisica non rileva, ai fini dell’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale (ovvero mediante il richiamo a norme di legge, 2043 C.C. o 2087 C.C.), trattandosi di indizi non decisivi, essendo invece necessario esaminare l’elemento materiale dell’illecito posto a fondamento della domanda per stabilire se sia stata denunciata una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti (nel quale caso si è in presenza di una responsabilità extracontrattuale che dà luogo alla giurisdizione del giudice ordinario) ovvero se la condotta lesiva dell’amministrazione presenti caratteri tale da escludere qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporti di impiego, così che all’amministrazione sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (ex art. 2087 C.C.), con conseguente natura contrattuale della relativa azione di responsabilità e giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie precedenti al 1° luglio 1998.

Nel caso di specie la controversia attiene alle conseguenze di un infortunio occorso ad un dipendente pubblico nello svolgimento delle proprie mansioni di servizio e pertanto è fondata sulla violazione da parte dell’amministrazione datrice di lavoro degli obblighi di protezione del lavoratori di cui all’art. 2087 C.C.: da ciò discende la natura contrattuale della proposta azione di responsabilità con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia pendente in data precedente al 1° luglio 1998.

Deve confermarsi la responsabilità dell’amministrazione appellata per l’infortunio occorso alla signora Laura Ricorrente e per le conseguenze permanenti che ne sono derivate, essendo stata dall’interessata fornita la necessaria prova del fatto (infortunio) e della ragionevole esistenza del danno permanente che ne è derivato e del relativo nesso di causalità e non essendo stata per contro fornita dall’amministrazione alcuna prova o elemento di prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2010, n. 12351) ovvero di aver vigilato sia per l’effettiva attuazione di tutte le necessarie misure protettive eventualmente adottate (Cass., sez. lav., 23 aprile 2009, n. 9689),

sia per l’effettivo uso degli strumenti di cautela eventualmente forniti al lavoratore, non potendo in ogni caso il datore di lavoro essere esonerato da responsabilità in forza dell’eventuale concorso di colpa del lavoratore, salvo il caso in cui la condotta di quest’ultimo sia stata del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute e rappresenti la causa esclusiva dell’evento (Cass., sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3786), ipotesi quest’ultima che non è stata provata (o offerto di provare) ricorrere nel caso di specie.

Sulla scorta del delineato indirizzo giurisprudenziale devono essere respinte come inammissibili, inconferenti ed irrilevanti le richieste istruttorie di prova testimoniale avanzate dall’amministrazione appellata nella memoria di costituzione.


 Tratto dalla decisione numero 3776 del 22 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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