la certificazione di qualità aziendale ha riferimento alla globalità delle lavorazioni eseguite e permette il dimezzamento della cauzione provvisoria
comprendendo in quanto tale tutti i processi di lavorazione che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività e per le quali ha conseguito la SOA
di Sonia Lazzini
Col motivo in esame il CONTROINTERESSATA sostiene l’insussistenza in capo all’impresa mandante del raggruppamento odierno appellante (s.n.c Ricorrente 2) del possesso del requisito di qualità aziendale secondo le norme UNI CEI ISO 9000 che costituiva titolo per beneficiare (ai sensi del punto 8 del Bando di selezione) della riduzione del deposito cauzionale provvisorio; ciò in quanto il certificato in parola, in possesso della mandante Ricorrente 2, è limitato alle sole attività di costruzione ed impianti elettrici e non risulta esteso ai lavori di costruzione di impianti termici ed idraulici.
L’a.t.i. Ricorrente, nella memoria di replica (5.3.2011), ha sostenuto l’infondatezza del motivo, argomentando che la prova dei requisiti in tema di qualità è fornita mediante la certificazione SOA (nella specie rilasciata all’impresa Ricorrente 2 ai sensi del dpr n.34/2000) e che questo tipo di certificazione è idoneo a comprovare una qualità aziendale riferita a tutti gli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso.
La tesi del CONTROINTERESSATA non può essere accolta, mentre appare condivisibile l’impostazione difensiva svolta al riguardo dall’a.t.i. Cardellini
Deve bensì convenirsi che la presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quello consentito imporrebbe, per violazione delle inderogabili norme (anche di lex specialis), l’esclusione dalla gara dell’impresa offerente.
Nella specie, peraltro, ambedue le imprese facenti parte del raggruppamento (verticale) appellante hanno supportato il dimezzamento della cauzione (dal 2 all’1%) mediante la produzione delle rispettive certificazioni SOA, contenenti espressa attestazione in ordine al possesso della certificazione di qualità aziendale, ex art.2, comma 1, lett.q del D.P.R. n.34 del 2000, con validità fino al 27.6.2011, previa individuazione delle categorie e classifiche dei lavori per le quali le singole imprese risultano qualificate
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