sabato 25 giugno 2011

L’ulteriore_ rispetto a quello già liquidato dall’I.N.A.I.L _danno patrimoniale in conseguenza di infortunio sul lavoro deve essere provato

Accertata la responsabilità dell’amministrazione appellata, la Sezione osserva che la domanda risarcitoria relativa al riconoscimento del danno patrimoniale derivato dall’infortunio e dalle conseguenze permanenti dello stesso, danno ulteriore rispetto a quello già liquidato dall’I.N.A.I.L., non può trovare accoglimento, essendo mancata al riguardo qualsiasi prova.

Infatti, anche a voler ammettere che le conseguenze permanenti prodotte dall’infortunio del 5 aprile 1994 abbiano comportato una diminuzione della capacità lavorativa specifica dell’interessata, non solo di tale diminuzione non è stata neppure genericamente indicata la relativa percentuale, per quanto non è stato fornito alcun elemento idoneo a supportare la tesi che tale eventuale diminuzione abbia impedito o possa impedire per il futuro il collocamento lavorativo dell’appellante e possa quindi aver determinato un danno patrimoniale.

Sul punto è appena il caso di rilevare che la prova di tale danno patrimoniale spettava all’appellante e a tale mancanza non può supplire un’eventuale consulenza tecnica d’ufficio che del resto non è neppure un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione della prova; d’altra parte la stessa giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che l’invalidità permanente, totale o parziale, che segue ad un incidente se comporta un danno biologico, non configura necessariamente anche un danno patrimoniale, dovendo accertarsi (e provarsi) se ed in quale misura la menomazione fisica abbia inciso effettivamente sulla capacità di svolgimento della specifica attività lavorativa e se ed in quale misura persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacenti all’attitudine ed alle condizioni personali ed ambientali del dipendente (Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 2009, n. 21062; 18 settembre 2007, n. 19357).

tratto dalla decisione numero 3776 del 22 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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