l'ininterrotta efficacia della certificazione SOA per tutto il periodo quinquennale si verifica solo quando la verifica triennale, tempestivamente richiesta secondo l'art. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000, si sia positivamente conclusa (cfr. Cons. St., sez. V, 12/7/2010, n. 4477).
Nel caso in cui manchi, per qualsiasi motivo, la verifica alla scadenza del triennio, l’attestazione non è più efficace e il concorrente resta privo del requisito di qualificazione fino al rilascio di una nuova attestazione.
Sennonché il requisito della qualificazione deve sussistere non solo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma deve anche permanere senza soluzione di continuità per tutta la durata del procedimento di gara (cfr. Aut. Vigilanza Contratti Pubb., parere 22/7/2010, n. 145).
Nel momento in cui la Commissione di gara ha adottato le determinazioni in ordine alla ammissibilità dei concorrenti (con i verbali del 24 e 25/11/2009) la ALFA non era in possesso del requisito necessario per l’ammissione in gara, secondo quanto prescritto dall’art. 4, lett. c, del bando.
Pertanto la medesima andava esclusa, a nulla rilevando che all’epoca fosse in corso la pratica per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione.
Infatti le determinazioni della stazione appaltante e la stessa conclusione della procedura non possono certo rimanere indefinite e subordinate per l’esito incerto di tale pratica, a nulla rilevando che l’attestazione sia stata poi emessa prima dell’aggiudicazione definitiva della gara.
Tratto dalla sentenza numero 3254 del 20 giugno 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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