L’inefficacia del contratto decorre dalla notificazione della sentenza
In applicazione dell’art. 122 del CPA, va dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato dal Comune di Nola con controinteressata a seguito dell’annullata aggiudicazione, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza
La riattivazione della procedura concorsuale in questione, per effetto dell’annullamento degli atti lesivi, e la conseguente prospettiva dell’aggiudicazione della gara alla società ricorrente, sono satisfattive in forma specifica dell’interesse sostanziale vantato dalla medesima, per cui va esclusa la fondatezza di ulteriori pretese risarcitorie per equivalente.
Attesa la peculiarità della vicenda e delle questioni sollevate, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso da parte del Comune soccombente dei contributi unificati, come per legge
Tratto dalla sentenza numero 3254 del 20 giugno 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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