domenica 26 giugno 2011

In Sicilia, la norma contenuta nell’art. 8, comma 11-quater, del “testo coordinato” presenta una formulazione differente rispetto all’art. 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006

L’operato economico che intende usufruire del beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria non deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito né documentarlo

il che significa che la norma applicabile nella Regione Siciliana presenta un contenuto più ampio

di Sonia LAzzini


con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 75 del d. lgs. n. 163/2006, sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa, per avere prodotto una cauzione dimezzata, essendosi limitata a produrre la certificazione del sistema di qualità, senza dichiarare di volersene avvalere a tali fini; e che detta certificazione è stata rilasciata per un campo di attività estraneo ai lavori oggetto della gara

Anche tale censura va disattesa, atteso che:

- venendo in rilievo un appalto sotto soglia, la normativa applicabile è contenuta nell’art. 8, comma 11-quater, del “testo coordinato” della l. n. 109/1994 applicabile in Sicilia, cui, peraltro – quanto, in particolare, al dimezzamento della cauzione – fa espresso rinvio l’art. 17, punto f), del bando di gara;

- la norma contenuta nell’art. 8, comma 11-quater, del “testo coordinato” presenta una formulazione differente rispetto all’art. 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006 di cui la controinteressata assume la violazione, atteso che il citato art. 8, comma 11-quater non fa alcun riferimento alla necessità che l’operatore economico, per fruire di tale beneficio, debba segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documentarlo; il che significa che la norma applicabile nella Regione Siciliana presenta un contenuto più ampio, limitandosi a stabilire che “Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefìci:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento” (comma 11-quater);

- quanto alla certificazione prodotta in sede di gara, va rilevato che la stessa attiene alla globalità dell’organizzazione aziendale ed è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso (T.A.R. Lazio, Roma, I, 21 dicembre 2010, n. 37977; T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 29 aprile 2010, n. 1287); tant’è che la stessa certificazione rilasciata alla ricorrente, e prodotta dalla controinteressata, contiene un’annotazione in calce, in cui si fa precisa che “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’art. 8 della Legge 109 del 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000…” (cfr. documentazione in atti);

- né la legge di gara ha stabilito limitazioni, nel senso prospettato dalla ricorrente incidentale, essendosi limitata a richiamare sic et simpliciter la normativa vigente in materia di cauzione;


Tratto dalla sentenza numero 1153 del 23 giugno 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

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