l’esecuzione in via d’urgenza non è parificabile alla stipulazione del contratto
Non merita adesione neppure il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione della clausola di “stand still”.
Sul punto, è stato rilevato che la violazione della clausola di “stand still”, senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (T.A.R. Lazio, Roma, III ter, 9 dicembre 2010, n. 35816; II, 2 dicembre 2010, n. 35031; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, 20 ottobre 2010, n. 942; T.A.R. Campania, Napoli, I, 14 luglio 2010, n. 16776).
Inoltre, la violazione della norma in questione presuppone che sia intervenuta la stipulazione del contratto, senza il quale non sussiste alcuna violazione della clausola in commento, non essendo l’esecuzione in via d’urgenza parificabile alla stipulazione del contratto, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 121 e 122 cod. proc. amm.: laddove, nel caso in specie, al momento in cui la ricorrente ha proposto ricorso, la P.A. aveva solo affidato in via d’urgenza il servizio, giustificando, peraltro, il ritardo con cui aveva proceduto all’indizione della gara.
La reiezione della domanda di annullamento dell’aggiudicazione definitiva comporta, di conseguenza, la reiezione delle connesse domande di risarcimento dei danni, e di subentro nel contratto eventualmente stipulato
Tratto dalla sentenza numero 1150 del 23 giugno 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo
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