Deve essere respinta anche la censura con cui si deduce l’irritualità della polizza fideiussoria presentata dal raggruppamento aggiudicatario ai sensi dell’art. 35 del capitolato, posto che la normativa di gara non richiedeva una specifica attestazione o dichiarazione comprovante la sussistenza dei poteri del sottoscrittore di costituire l’obbligazione di garanzia e che, in ogni caso, la polizza risulta ritualmente sottoscritta dal delegato del direttore generale della filiale della Banca
tratto dalla decisione numero 2715 del 6 maggio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
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