sabato 7 maggio 2011

Art 48 del c odice dei contratti: illegittima escussione della cauzione provvisoria per mancata prova del raggiungimento degli importi minimi dei requisiti di qualificazione previsti in sede di bando

La Stazione appaltante ha errato nel valutare alcuni documenti prodotti dalla concorrente: di conseguenza risulta illegittima sia l’esclusione che l’escussione della cauzione provvisoria


Il ricorso è fondato ed in quanto tale merita di essere accolto per le ragioni di cui appresso.

Come già osservato in sede di ordinanza cautelare resa da questo Tribunale, devono condividersi le osservazioni delle ricorrenti in relazione all’erroneità della mancata valutazione dei propri requisiti di qualificazione riferiti alla progettazione per alloggi IACP, siccome in vero emergenti dagli allegati 8, 9 e 10 di cui meglio al ricorso.

Re melius perpensa, devono essere condivise anche le osservazioni svolte dalla parte ricorrente con riferimento alla erroneità della mancata valutazione delle opere svolte dall’ATI guidata dal Prof. M_ presso l’Università di Catania, dal momento che la natura orizzontale dell’ATI può in effetti ricavarsi implicitamente dalla tipologia unica di servizi oggetto di gara.

Tale dato è sufficiente a fare ritenere giustificato già in sede di gara l’importo maggioritario dichiarato dal Prof. M_ e comprovato anche a mezzo delle fatture ivi prodotte (mentre non potrebbe essere oggetto di esame la documentazione successivamente prodotta in giudizio da parte della ricorrente e non oggetto di esame da parte della Commissione di gara).

Sommando gli importi relativi ai servizi di cui sopra a quelli già computati dall’Amministrazione, devono ritenersi comprovati i requisiti minimi di qualificazione previsti in sede di bando, dal che consegue l’illegittimità dell’esclusione dalla gara dell’ATI ricorrente e del successivo e conseguente provvedimento di escussione della cauzione.

Tratto dalla sentenza numero 871 del 6 maggio 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

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