sabato 23 aprile 2011

Un errore della commissione di gara fa rinnovare l’intera procedura: l’attuale esecutore dovrà richiedere una cauzione provvisoria per un appalto che sta ancora svolgendo!

Il Tar decide di mantenere in vita il contratto stipulato a seguito di una illegittima aggiudicazione fino all'espletamento di una nuova gara, depurata dai vizi riscontrati

A questa seconda procedura potrà partecipare anche l’attuale esecutore il quale, oltre a richiedere al proprio assicuratore, un’altra cauzione provvisoria per partecipare alla nuova gara, avrà ottime possibilità di aggiudicarsi nuovamente l’appalto

In sede di partecipazione ci dovrà essere l’impegno dell’assicuratore ad emettere una cauzione definitiva che già è in vigore!



Riportiamo un significativo passaggio tratto dalla sentenza numero 429 del 21 aprile 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari


<<Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento dell’intera procedura di gara.

All'accoglimento del gravame consegue l'annullamento degli atti di affidamento impugnati e - ai sensi dell'art. 122 del codice del processo amministrativo - la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato fra l’Università degli Studi di Cagliari e la società controinteressata per la gestione del servizio in questione.

L'annullamento dell'intera procedura comporta che la stazione appaltante debba rinnovarla integralmente, sicché l'accoglimento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con effetto immediato o addirittura retroattivo causerebbe la cessazione di un servizio fondamentale per l’Amministrazione, stante l'impossibilità per il ricorrente di subentrare nell'esecuzione. Si ritiene quindi di mantenere l'efficacia del contratto per il tempo presuntivamente necessario all'espletamento di una nuova gara per l'affidamento del servizio in discussione, depurata dai vizi sopra riferiti. Tale periodo può essere fatto coincidere con il 31 luglio 2011, data dalla quale cesserà l'efficacia del contratto de quo.

Ciò in quanto, nel bilanciamento degli interessi in gioco ai fini della declaratoria di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 del Codice del processo amministrativo conseguentemente ad una pronuncia di annullamento dell'intera procedura di gara, l'interesse del ricorrente vittorioso può ragionevolmente essere bilanciato con quello della continuità del servizio oggetto del contratto illegittimamente aggiudicato mediante il mantenimento dell'efficacia del contratto stesso per il tempo presuntivamente necessario a svolgere una nuova procedura di aggiudicazione.

In conclusione quindi il ricorso deve essere accolto nei termini sopraevidenziati, con annullamento dell'intera procedura di gara e pronuncia di inefficacia del contratto stipulato a far data dal 31 luglio 2011>>

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