sabato 23 aprile 2011

In caso di avvalimento, la cauzione provvisoria deve essere intestata alla sola ditta partecipante e non anche alle imprese ausiliarie

Diversamente dall’ati dove la cauzione deve essere intestata alla capogruppo ma anche alle altre ditte interessate



Nessuna disposizione [del disciplinare, ndr] menzionava un obbligo di inclusione nell’intestazione della cauzione provvisoria segnatamente riferito alle imprese ausiliarie; né può identificarsi un obbligo di legge al riguardo discendente dall’art. 49 del D.L.vo 163 del 2006, posto che ivi, dopo aver contemplato un regime di responsabilità solidale tra l’impresa avvalente e quella ausiliaria, si dispone che il contratto di appalto è comunque eseguito dall’impresa avvalente, a nome della quale è rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori: e, se lo stesso legislatore individua dunque nell’impresa avvalente l’unico soggetto titolare del contratto di appalto



Riportiamo qui di seguito un significativo passaggio tratto dalla sentenza numero 723 del 21 aprile 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce


Con riferimento, anzitutto, al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che lo stesso dev’essere disatteso sulla base delle considerazioni compiutamente espresse dal T.a.r. Veneto nella sentenza che segue:

<<[…] la ricorrente […] ha dedotto l’illegittimità della mancata esclusione di […] dalla gara in quanto tale Consorzio ha presentato, à sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.L.vo 163 del 2006, una cauzione provvisoria -segnatamente sotto forma di polizza fideiussoria […]- di per sé non contemplante quali soggetti garantiti anche le imprese indicate quali ausiliarie del Consorzio medesimo nella propria domanda di partecipazione alla gara.

In buona sostanza, secondo la tesi della ricorrente principale se il soggetto ausiliario presta al soggetto partecipante alla gara i propri requisiti di capacità economico-finanziaria ovvero di capacità tecnico-organizzativa rendendo in tal senso apposite dichiarazioni circa il proprio possesso dei requisiti prestati, allora -e per ineludibile conseguenza- anche il documento costitutivo della garanzia provvisoria non può che recare un’intestazione comprensiva dell’ausiliario medesimo, a discapito -in caso contrario- di un’evidente carenza di garanzia per l’amministrazione aggiudicatrice.

Il Collegio dissente da tale tesi.

Nessuna disposizione [del disciplinare, ndr] menzionava un obbligo di inclusione nell’intestazione della cauzione provvisoria segnatamente riferito alle imprese ausiliarie; né può identificarsi un obbligo di legge al riguardo discendente dall’art. 49 del D.L.vo 163 del 2006, posto che ivi, dopo aver contemplato un regime di responsabilità solidale tra l’impresa avvalente e quella ausiliaria, si dispone che il contratto di appalto è comunque eseguito dall’impresa avvalente, a nome della quale è rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori: e, se lo stesso legislatore individua dunque nell’impresa avvalente l’unico soggetto titolare del contratto di appalto, risulta allora del tutto illogico affermare che l’onere cauzionale deve gravare (anche) su di un soggetto ulteriore e diverso, in ordine al quale rileva solo il rapporto interno con l’avvalente medesimo, ferma restando la predetta responsabilità solidale ex lege dell’ausiliario nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice>> (T.a.r. Veneto Venezia, I, 10 gennaio 2011, n. 12).

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