Se sono sbagliate le indicazioni della stessa Stazione appaltante sull’importo della cauzione provvisoria, l’impresa che non include, nell’importo in garanzia, anche gli oneri per la sicurezza, non può venir esclusa
Riportiamo qui di seguito un passaggio tratto dalla decisione numero 2446 del 20 aprile 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato:
<<Rilevato che i Primi Giudici hanno ritenuto fondato la censura con la quale la parte ricorrente aveva contestato l’ammontare della cauzione provvisoria prodotta dall’aggiudicataria, lamentando il mancato computo, nel calcolo del 2% del prezzo dell’appalto, degli oneri di sicurezza;
Ritenuto che meritano positiva valutazione le censure mosse dall’appellante alla stregua delle considerazioni che seguono;
Rilevato che il capitolato speciale, diversamente dal bando di gara, sanciva l’inclusione degli oneri di sicurezza nell’importo dei lavori posto a base di gara, a sua volta considerato dalla legge ai fini del calcolo dell’ammontare della cauzione provvisoria (punto 1.2. : “l’importo dei lavori posto a base di gara ammonta ad euro 1.133.099,33 di cui euro 16.195,36 di oneri di sicurezza”);
Ritenuto che, a fronte dell’incertezza innescata dal non equivoco tenore delle prescrizioni dettate dai documenti di gara in merito alla portata dell’adempimento, risulta decisivo l’affidamento qualificato ingenerato dalla nota di chiarimenti resa dell’Ufficio Acquisti della Stazione appaltante secondo cui l’importo pari al 2% del prezzo a base d’asta avrebbe dovuto essere calcolato su euro 1.133,099,33;
Reputato, in definitiva, che il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento impedisce di sanzionare con l’esclusione dalla procedura il concorrente che abbia tenuto una condotta conforme alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante ai fini proprio dell’interpretazione della disciplina di gara (cfr., in merito alla rilevanza del principio di tutela del legittimo affidamento nelle procedure di gara, Corte Giust, sentenza 27 febbraio 2003, in causa 327/2000); >>
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