Con il secondo motivo di diritto, viene evidenziata la violazione degli art. 1175 e 1227 del codice civile, in relazione alla circostanza che il Comune avrebbe dovuto previamente escutere la fideiussione bancaria del dante causa dell’appellante per conseguire il pagamento degli oneri prima di poter richiedere il detto pagamento alla società subentrante.
2.1. - Anche la detta censura si scontra con le affermazioni della prevalente giurisprudenza e deve essere respinta.
Va, infatti, ricordato come la fideiussione che accompagna gli obblighi di pagamento degli oneri di urbanizzazione non ha la finalità di agevolare l'adempimento del soggetto obbligato al pagamento, ma costituisce unicamente una garanzia personale prestata unicamente nell'interesse dell'amministrazione, sulla quale non incombe alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore. Infatti, la garanzia sussidiaria serve a scongiurare che il Comune possa irrimediabilmente perdere un’entrata di diritto pubblico, senza che questo determini un minor impegno del soggetto tenuto al pagamento, in quanto da un lato non incide sui doveri di diligenza incombenti sul debitore o sul suo avente causa, e dall’altro non estingue di per sé l'obbligazione principale.
Queste ragioni escludono che possa considerarsi esistente un obbligo da parte dell’amministrazione, a fronte del ritardato pagamento degli oneri concessori, di escutere la fideiussione, evitando in tal modo di applicare la sanzione.
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