sabato 2 aprile 2011

il giudizio di non anomalia dell'offerta non richiede una motivazione puntuale ed analitica

poiché le giustificazioni presentate dall'offerente possono legittimamente costituire motivazione per relationem del provvedimento.

Infatti, il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, di natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale dell'Amministrazione, di per sé insindacabile salva l'ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto.

Ne discende che la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo, mentre la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente (da ultimo, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 febbraio 2011, n. 852; Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8148).

Nel caso in specie, peraltro, la valutazione di congruità operata ha dato espressamente atto delle giustificazioni fornite, in rapporto alle informazioni ricevute dalle ditte fornitrici, e quindi ha fornito una giustificazione adeguata alle ragioni ed ai criteri che sorreggono la impugnata fase subprocedimentale


tratto dalla decisione numero 2055  dell’ 1 aprile 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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