domenica 24 aprile 2011

Illegittima autotutela_presenti gli estremi dell’articolo 2043_pa condannata al risarcimento del lucro cessante e del danno emergente

Riportiamo un significativo passaggio della sentenza numero 213 del 22 aprile 2011 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso


<<Sussistono tutti gli elementi della responsabilità civile dell’Amministrazione: il provvedimento illegittimo, la lesione dell’interesse legittimo, il danno patrimoniale, il nesso di causalità tra evento e conseguenza e la colpa soggettiva dell’Amministrazione.

In particolare, quest’ultima si evince dal mancato rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento, risultante dalla condotta complessiva del Comune resistente

Quanto al danno risarcibile, invero, la ricorrente ha perso la possibilità di prelevare e acquisire la legna dal bosco comunale, in conseguenza dell’illegittima autotutela amministrativa che l’ha esclusa dall’aggiudicazione della gara.

Ciò ha comportato un mancato guadagno, che può essere qualificato come lucro cessante e quantificato, nella misura forfettizzata del cinque per cento dell’importo a base d’asta (stabilito dal bando in euro 128.130,00).
 Inoltre, la ricorrente ha subito un danno diretto dall’annullamento in autotutela, poiché la prima aggiudicazione l’aveva indotta a predisporre mezzi e personale per il taglio boschivo, i cui costi, non compensati, sono qualificabili come danno emergente, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, benché essi debbano essere comprovati, mediante apposita documentazione commerciale. Un ulteriore danno per la ricorrente deriva dall’aver dovuto fornire, per la partecipazione alla gara, una cauzione provvisoria di euro 12.830,00 (quantificabile sulla base dei costi finanziari del danaro, secondo il tasso di interesse passivo bancario più basso praticato dalle affiliate A.b.i.).

Infine, vi è il danno patrimoniale – pure denunciato dalla ricorrente nella sua domanda risarcitoria - derivante dall’obbligo di rimborso della caparra raddoppiata, gravante in capo alla ricorrente medesima, nei confronti delle ditte che avevano prenotato l’acquisto del legname, versando in anticipo una caparra di 33mila euro. Ovviamente, anche tale danno dovrà essere comprovato dalla ricorrente, mediante apposita documentazione commerciale. >>

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