Innanzi tutto la revoca è intervenuta sulla base dell’art 6.4 della lettera d’invito, che espressamente consente alla Sangritana di non procedere all’aggiudicazione definitiva.
Costituisce poi un principio pacifico dell’intera disciplina delle gare e degli appalti che la stazione appaltante, fino all’aggiudicazione definitiva, conserva il potere di non procedere all’aggiudicazione, ovviamente nel pubblico interesse
Orbene, nel caso tutte le censure, che si possono esaminare congiuntamente, lamentano in sostanza un difetto di motivazione della revoca e una radicale incongruenza della scelta pubblica.
A parte che non si tratta di vera e propria revoca di qualche decisione già perfezionatasi, ma d’interruzione di una procedura di gara prima della sua conclusione, la motivazione, sostanzialmente riferita all’esigenza di risparmiare pubblico denaro, appare reale e indiscutibile.
Le altre considerazioni trasbordano nelle scelte di merito, non sindacabili se non per ragioni di macroscopiche incongruenze, che nel caso in esame non sussistono affatto
Quanto alla lesione dell’affidamento e alla responsabilità precontrattuale e al conseguente risarcimento dei danni, esso non sussiste in quanto non poteva esserci alcun affidamento prima dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, tanto più che la facoltà di non concludere la procedura era espressamente prevista nella lettera d’invito
Tratto dalla sentenza numero 212 del 31 marzo 2011 pronunciata dal Tar Abruzzo, Pescara
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