Questo perchè,non ogni condotta diversa da quella doverosa implica colpa grave ma solo quella che sia caratterizzata da particolare negligenza,imprudenza od imperizia e che sia posta in essere senza l’osservanza,nel caso concreto,di un livello minimo di diligenza,prudenza o perizia;occorre precisare,inoltre,che tale livello minimo dipende dal tipo di attività concretamente richiesto all’agente e dalla sua particolare preparazione professionale,in quel settore della P.A. al quale è preposto
in relazione alle sentenze di condanna emesse dal Giudice del lavoro, si osserva preliminarmente che la logica in cui quest’ultimo si muove , finalizzata alla esclusiva tutela delle situazioni soggettive dei lavoratori, non può essere assunta automaticamente a fondamento della responsabilità per danno erariale in quanto perché sussista detta responsabilità , oltre al danno , è necessaria la prova che il danneggiante abbia scientemente operato , con dolo o colpa grave , nella riorganizzazione del lavoro e delle strutture operative in danno dell'amministrazione
Applicando tali principi di carattere generale alla fattispecie si può senz’altro negare l’esistenza della colpa grave del convenuto.
Infatti non risulta dagli atti di causa che alcuno dei funzionari in servizio presso il predetto Comune abbia mai segnalato al sindaco (che, per altro, avendo la qualifica di Geometra, non era in possesso di elementi e cognizioni giuridiche tali da consentirgli di valutare nello specifico i complessi aspetti normativi sottesi alla riorganizzazione di servizi che, a causa della cronica assenza di personale di ruolo dirigenziale, erano caratterizzati da assoluta incertezza operativa) la eventuale illegittimità delle determine dallo stesso adottate asseritamente causative del danno
tratto dalla sentenza numero 624 del 21 febbraio 2011 pronunciata dalla Corte dei Conti della Sicilia
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