Dopo il rifiuto- da parte del Consiglio di Stato- di sospendere gli effetti di una sentenza favorevole all’annullamento degli atti di una gara, la Stazione appaltante rinnova la procedura
Viene meno quindi l’interesse della prima aggiudicataria – soccombente in primo grado - a coltivare il ricorso davanti al Consiglio di Stato
Con atto notificato il 23 marzo 2009 e depositato in controinteressata 24 marzo del 2009, la società Rcorrente Development s.r.l. ha proposto appello per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della sentenza del 17 dicembre 2008, depositata in controinteressata 22 gennaio 2009, con la quale il T.A.R. Lombardia – Sezione I ha accolto il ricorso presentato da Controinteressata Medical Service s.r.l. avverso gli atti della gara indetta dalla Regione Lombardia ed aggiudicata alla Rcorrente Development s.r.l. stessa, concernente l’affidamento del servizio di elaborazione dati per la valutazione esterna della qualità delle determinazioni emocronocimetriche con fornitura ematologici – lotto n. 3.
Con ordinanza n. 2286 del 5 maggio 2009, depositata in pari controinteressata, la Sezione V di questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che “non appare dubbia – ad un primo esame – la fondatezza del ricorso di I grado, cui l’appello cautelare non ha opposto argomenti che inducano alla riforma della sentenza appellata”.
Tratto dalla decisione numero 1274 del 2 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
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