martedì 25 ottobre 2011

Il giudizio di affidabilità ancorché sintetico non si dimostra illogico

il giudizio di congruità non deve essere condotto in una prospettiva atomistica e parcellizzata delle singole componenti dell’offerta

 ma deve investire quest’ultima nel suo complesso, onde accertare che il ribasso praticato non si attesti al di là del ragionevole limite segnato dalle leggi di mercato.




la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile od inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto

 ne consegue che il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed improntato alla massima collaborazione tra Stazione appaltante ed offerente; non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni; mentre l’offerta è immodificabile, possono essere variate le giustificazioni rese.

a cura di Sonia Lazzini


Passaggio tratto dalla sentenza 331 del 18 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Umbria, Perugia

la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile od inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 novembre 2009, n. 10828); ne consegue che il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed improntato alla massima collaborazione tra Stazione appaltante ed offerente; non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni; mentre l’offerta è immodificabile, possono essere variate le giustificazioni rese.

Parte ricorrente allega che le prime richieste di chiarimenti evidenziavano incongruenze dell’offerta nella valutazione dei tempi di lavorazione in relazione alla manodopera, che, poi, contraddittoriamente, con le tabelle allegate al verbale del 16 febbraio 2011, sono state ritenute superate.

Tale conclusivo giudizio di non anomalia, nei limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo, non appare al Collegio illogico, nè affetto da errori di fatto.

In particolare, con la richiesta integrativa del 13 dicembre 2010, la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Terni ha rilevato che «in relazione alla manodopera non è stato possibile valutare i tempi di lavorazione in quanto le altre voci di prezzo che concorrono a formare le singole analisi devono essere integrate; si richiede inoltre di voler fornire delucidazioni in merito alle paghe orarie indicate in analisi in quanto discordanti con quanto da voi indicato a pag. 2 dei giustificativi»; in altre parole, a bene intendere, la Stazione appaltante ha chiesto chiarimenti anche sulle altre voci di prezzo relative all’appalto per confrontarle con il costo della manodopera.

Le risultanze del verbale del 24 gennaio, da cui emerge la non congruità della manodopera, devono essere confrontate con le acquisizioni risultanti dal verbale del 16 febbraio successivo, da cui si evince, tra l’altro, l’esistenza di un’attestazione di Centro di trasformazione, comportante che le barre di acciaio arrivano in cantiere già sagomate, con conseguente riduzione dei tempi di lavoro, e l’utilizzo di un escavatore ammortizzato per la movimentazione del materiale all’interno del cantiere, con connessa riduzione del costo dei noli.

Ne discende un giudizio non illogico, seppure sintetico, espresso dall’Amministrazione, di globale affidabilità dell’offerta presentata dall’A.T.I. CONTROINTERESSATA.

Del resto, occorre considerare che il giudizio di congruità non deve essere condotto in una prospettiva atomistica e parcellizzata delle singole componenti dell’offerta, ma deve investire quest’ultima nel suo complesso, onde accertare che il ribasso praticato non si attesti al di là del ragionevole limite segnato dalle leggi di mercato.

Quanto al dedotto vizio motivazionale, il giudizio di congruità dell’offerta può essere sostenuto da una motivazione succinta, od anche per relationem alle giustificazioni rassegnate dall’offerente, poste a disposizione del soggetto interessato, che le ha infatti poste a base dei motivi aggiunti.

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