venerdì 4 marzo 2011

il risarcimento per equivalente deve essere provato

Non sempre l’annullamento dell’aggiudicazione comporta un immediato risarcimento del danno

Applicando l’articolo 2697 cc il ricorrente deve dimostrare lesione della situazione soggettiva, pure il reale e dimostrato pregiudizio subito a cagione dell’illegittima aggiudicazione

Art. 2697 Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda


Dal che l’annullamento dell’aggiudicazione della fornitura, relativamente al lotto n. 1), a suo tempo disposta a favore dell’ odierna controinteressata, il quale, però, non implica alcuna automatica statuizione risarcitoria a favore dell’appellante.

Infatti, nella specie non ricorrono i presupposti ex artt. 121, c. 1 o 123 c.p.a. per l’immediata declaratoria d’inefficacia del contratto d’appalto stipulato tra le parti appellate, né si ravvisa, anche avendo riguardo all’ormai da tempo completamente eseguita fornitura, la possibilità d’applicare nella specie il rimedio di cui al successivo art. 122.

Non residuerebbe allora altro margine oltre al risarcimento per equivalente di cui all’art. 124, c. 1, II per., c.p.a., con la doverosa precisazione che anch’esso soggiace all’onere della prova ex art. 2697 c.c. e non è la conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale. Sicché esso richiede la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva, pure del reale e dimostrato pregiudizio subito a cagione dell’illegittima aggiudicazione. Nella specie, alla domanda risarcitoria già posta in primo grado, in questa sede l’appellante non fa seguire alcuna dimostrazione di tal pregiudizio, limitandosi a formularla in forma sintetica nelle conclusioni del ricorso in epigrafe, ma disattendendo con ciò il citato art. 124

tratto dalla decisione numero 1370 del 3 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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