martedì 22 febbraio 2011

A seguito di illegittima aggiudicazione, il Tar , a progettazione quasi del tutto realizzata, decide di non concedere il subentro contrattuale ma il risarcimento per equivalente


ESCLUSO L’ERRORE SCUSABILE, VIENE RICONOSCIUTO IL DANNO PER EQUIVALENTE 

Ciò ritenuto, va tuttavia osservato che l’attività professionale in parola è ormai in parte significativa realizzata, essendosi conclusa la cruciale fase della progettazione, sicchè, pure tenuto conto della difficoltà di un subentro che porterebbe i nuovi aggiudicatari a dirigere lavori relativi ad un progetto altrui, il Collegio ritiene, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., di non dichiarare inefficace il contratto e di privilegiare invece, esclusa la scusabilità dell’errore della p.a. per la obiettiva violazione della lex specialis della selezione, l’ipotesi di un risarcimento del danno per equivalente.

Danno in via equitativa stimato, anche tenuto conto della particolare natura dell’affidamento -tale da far presumere margini di guadagno superiori a quelli tipici dell’attività d’impresa- e della mancata qualificazione professionale subita dai ricorrenti, in misura pari al 15% dell’importo offerto dagli stessi (e quindi 95.000 euro, oltre IVA e accessori di legge, meno la percentuale di ribasso del 20%).

Tratto dalla sentenza numero 328 del 22 febbraio pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

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