NON C’È LA RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE EX ART. 2087 C.C
Esulano dalla giurisdizione di questo Tribunale e sono di competenza del Giudice civile i profili attinenti ad un eventuale azione risarcitoria nei confronti dei genitori dell’alunno, responsabile del gesto, a titolo di "culpa in educando", previa dimostrazione dell’assenza di una "culpa in vigilando" da parte della docente
Orbene, il risarcimento del danno richiede la positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge: oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, è indispensabile che sia accertata la colpa o il dolo dell'Amministrazione e che sussista un nesso causale tra l'illecito e il danno subito (Cons. Stato, IV, 14.6.2001, n. 3169).
La giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, I, 10.5.2007, n. 4251) ha evidenziato che compete in linea di principio alla parte ricorrente l'onere di prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in quanto in materia di risarcimento danni si tratta in genere di documentazione in possesso della stessa parte ricorrente (T.A.R. Liguria, I, 21.4.2006, n. 391; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 19.7.2001, n. 1162).
Nella fattispecie in esame, la prof. M_ lamenta i postumi permanenti della lesione subita all’occhio destro, verificatasi in classe ed, a supporto della pretesa risarcitoria, produce la relativa documentazione sanitaria.
La disamina delle modalità del sinistro porta ad escludere la configurabilità della responsabilità dell’Amministrazione. dal lancio di una biro con un elastico, utilizzato come fionda, ad opera di un alunno della classe, in cui la prof. M_ svolgeva le sue funzioni di docente.
Infatti il rapporto di derivazione immediata e diretta del danno dal fatto lesivo accertato presuppone comunque la prova della mancata osservanza delle elementari norme di sicurezza a tutela del lavoratore, ma nel caso di specie si è in presenza di un comportamento di un alunno della stessa classe della ricorrente.
Orbene non sussiste alcun nesso di causalità tra l'operato della Pubblica Amministrazione e l’adozione di misure cautelative, in quanto era la ricorrente, docente preposta alla classe, a dover espletare anche una funzione di vigilanza sugli alunni ai sensi dell'art. 2048 c.c..
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Tratto dalla sentenza numero 294 del 22 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Campania, Salerno
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