martedì 22 febbraio 2011

Legittima autotutela ma illecito comportamento: responsabilità precontrattuale di un Comune per sottostima del valore dell’appalto

DANNO ILLECITO INGIUSTO RICONOSCIUTO AL CONCORRENTE_IN CONCORSO DI COLPA PER NEGLIGENZA_ SOLO PER 10.000 EURO

la legittimità dell’intervento in autotutela non esclude l’illiceità civile della condotta serbata dal Comune - contraente imperito responsabile ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. – per aver tenuto un comportamento negligente con riferimento all’originaria indizione di gara in base ad una lex specialis illegittima in quanto contenente una base d’asta per sua stessa ammissione “clamorosamente sottodimensionata” rispetto all’oggetto dell’appalto. Il Comune va quindi ritenuto responsabile per aver indotto in errore il Consorzio Solaris sulla validità della gara e del contratto.

L’originaria illegittimità del bando - che è poi la stessa che ha dato giusta causa all’esercizio del potere di autotutela - ha sicuramente cagionato un danno in capo all’aggiudicatario, il quale però ad avviso del Collegio avrebbe potuto rendersi conto, con l’ordinaria diligenza, dell’incongruità della base d’asta ed intervenire sulla stazione appaltante ancor prima della presentazione dell’offerta.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno, osserva il Collegio che la responsabilità precontrattuale dà diritto al risarcimento del danno nei limiti dell’interesse negativo, cioè del ristoro del tempo, del denaro e delle occasioni perdute per aver partecipato ad una gara illegittimamente bandita e, in quanto tale, legittimamente annullata.

Detto danno può liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., e tenendo conto del concorso di colpa della parte ricorrente, in € 10.000,00 (diecimila), oltre interessi legali dalla data di aggiudicazione del contratto (che ha concretizzato la condotta illecita) al soddisfo.

Tratto dalla sentenza numero 306 del 21 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

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