La procedura di gara va, pertanto, interamente annullata, senza che la presente pronuncia travolga il capitolato speciale di gara ed il disciplinare tecnico (immuni dalle censure sollevate).
Non vi è luogo, tuttavia, ad una dichiarazione di inefficacia del contratto ex art. 122 cod. proc. amm., posto che non risulta che sia stato stipulato alcun contratto tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria.
Non vi è luogo, inoltre, ad alcun risarcimento del danno, posto che la relativa domanda è stata avanzata dalla società ricorrente in modo del tutto generico (quasi di stile), senza che all’espressa riserva (contenuta nell’atto introduttivo) di quantificare il danno subìto “in corso di causa” sia poi seguita alcuna ulteriore precisazione negli ulteriori atti depositati in giudizio. Non si rinviene, pertanto, nella specie, alcun danno “subito e provato”, così come richiesto dall’art. 124, comma 1, cod. proc. amm.
Tratto dalla sentenza numero 206 del 25 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino
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