lunedì 21 febbraio 2011

Inidoneo componente di una commissione per la ricerca del broker assicurativo

CONTROVERSIA SU UN AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Ciò chiarito sotto il profilo della procedura seguita, si deve convenire con il primo giudice**** circa la carenza dei requisiti rivestiti dal componente esterno della Commissione ai sensi dell’art. 84 (per non essere iscritto all’albo da almeno dieci anni , né essere professore universitario).

Peraltro, avuto riguardo alle finalità dell’art. 84, comma 8 del d. lgs. n. 163/2006, bisogna riconoscere come esso sia espressione del principio per cui i commissari devono essere “ periti peritorum” della materia sulla quale devono esprimere il loro delicato giudizio e che il possesso dei requisiti di cui si è discorso debba essere valutato anche in relazione ai concreti aspetti sui quali i medesimi devono formulare il loro giudizio” (Cons. St. 14.10.2009, n.6297).

Quindi, anche a voler prescindere dagli specifici requisiti indicati al comma 8 , la circostanza che il componente esterno non sia iscritto all’albo dei broker assicurativi essendo stato solo ammesso alla prova di idoneità per l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi per la sessione 2007 dei relativi esami di Stato e rivesta il ruolo di collaboratore di un intermediario non iscritto nella sezione dei broker confligge con l’interesse pubblico a che la funzione di esperto esterno sia svolta da soggetto in grado di esprimere una adeguata valutazione.

Tratto dalla sentenza numero 1082 del 21 febbraio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

****Ecco la sentenza di primo grado_ Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste con la sentenza numero 828 del 17 dicembre 2009:
Ora, il Sig. MD è un soggetto esterno all’Amministrazione, non ancora iscritto all’apposito albo professionale dei broker – è stato solo ammesso alla prova orale di idoneità per l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi per la sessione 2007 dei relativi esami di Stato - e non in possesso della specifica competenza tecnica e professionale richiesta dalla suddetta norma, essendo egli un semplice “collaboratore” di un intermediario – tale AP – iscritto nella sezione E (ove sono inseriti coloro che posseggono solo cognizione adeguate all’attività di vendita dei prodotti assicurativi che trattano) e non nella sezione B, propria dei broker: l’art. 84, comma 8 prevede la possibilità di nominare componenti esterni professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali oppure professori universitari di ruolo, in ogni caso da scegliersi nell’ambito di elenchi formati sulla base di rose di candidati fornite rispettivamente dagli ordini professionali o dalle facoltà di appartenenza

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