domenica 20 febbraio 2011

la colpa della pa per il danno ingiusto da ritardo

RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE – ARTICOLO 2043 CC – NECESSITÀ DELLA LESIONE DEL BENE DELLA VITA CUI L'INTERESSE LEGITTIMO È COLLEGATO – RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO DA RITARDO – NECESSARIO OTTENERE L’ATTO RICHIESTO – PROVARE ELEMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELL’ILLECITO - ONERE DELLA PROVA DI CUI ALL'ART. 2697 COD. CIV. A CARICO DEL RICORRENTE – CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DELL’AMMINISTRAZIONE

LA SEMPLICE VIOLAZIONE DELLA NORMA NON IMPLICA DI PER SÉ, IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI, LA SUSSISTENZA DELLA COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE, DOVENDO ESSERE PROVATA L’ESISTENZA DEL DANNO, IL NESSO CAUSALE CON IL PROVVEDIMENTO O LA CONDOTTA DELL’AMMINISTRAZIONE E IL PROFILO SOGGETTIVO DELLA COLPA

Se ne deve concludere che nel comportamento del Comune e in quello della ASL, non sono ravvisabili quei profili meramente dilatori lamentati dalla ricorrente e, conseguentemente, non appare comprovata la colpa di tali Amministrazioni quale elemento soggettivo della responsabilità delle medesime.


la lesione di un interesse legittimo pretensivo non comporta automaticamente il risarcimento del danno causato dall'attività illegittima della P.A. se non quando esso abbia determinato anche la lesione del bene della vita cui l'interesse legittimo è collegato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 08 settembre 2009, n. 5266, T.A.R. Toscana, sez. II, 05 febbraio 2010, n. 190; T.A.R. Veneto, sez. I, 29 gennaio 2010, n. 197; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 12 giugno 2009, n. 4005).

Tratto da Tar  Toscana, Firenze   con la sentenza numero 341 del 18  febbraio 2011

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