L’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell’impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato
Nella fattispecie in esame non assume rilievo la questione dell’esatta individuazione dei soggetti che devono rendere la dichiarazione ai sensi dell’art. 38 (soli amministratori o anche procuratori ad negozia), in quanto l’art. 5 punto 2 del disciplinare di gara, con formula più ampia rispetto a quella del citato art. 38, ha previsto, a pena di esclusione, l’indicazione dei nominativi degli amministratori muniti di rappresentanza e “delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta ”, che anche dovevano rendere le dichiarazioni inerenti l’insussistenza di cause di esclusione
Ciò premesso, si rileva che alcuni dei procuratori non indicati dalla ricorrente avevano certamente il potere di impegnare legalmente l’impresa e avrebbero dovuto rendere le previste dichiarazioni
In sostanza, la ricorrente non ha .indicato e reso le prescritte dichiarazioni in relazioni a procuratori chiaramente in possesso di autorizzazioni idonee a impegnare legalmente la società e non può essere condivisa la tesi della appellata, tendente a sminuire il contenuto delle menzionate procure.
L’omessa indicazione di tali procuratori e l’omessa dichiarazione da parte degli stessi costituisce una violazione del disciplinare di gara, espressamente sanzionata a pena di esclusione, con conseguente illegittimità dell’ammissione della ricorrente all’ulteriore fase della procedura
Tratto dalla decisione numero 1078 del 21 febbraio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
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