domenica 27 febbraio 2011

Il ricorrente vincitore rinuncia a eseguire la parte residua del contratto:riconosciuto il risarcimento per equivalente

Risarcimento in forma specifica – il ricorrente vincitore rinuncia ad eseguire la parte residua del contratto –quindi il risarcimento per equivalente – provati colpa della pa, nesso causale e danno subito – concorso di colpa del danneggiato per tardiva richiesta di sospensione del procedimento per la sottoscrizione del contratto – maggiore colpa della stazione appaltante per non aver rispettato il termine minimo di sottoscrizione del contratto e  per non aver tempestivamente comunicato l’avvenuta aggiudicazione

Applicazione dell’articolo 1227 cc: impresa che tardivamente richiede la sospensione del procedimento per sottoscrivere il contratto e la Stazione appaltante che non comunica in tempo l’avvenuta aggiudicazione né rispetta il termine dello stand still

Non si pone, peraltro, alcun problema di eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto sottoscritto tra il Comune e il Consorzio controinteressato, avendo la ricorrente espressamente rinunciato a tale domanda, in ragione del fatto che, allo stato, non vi sarebbe più alcun interesse all’esecuzione della parte residua del servizio.

Deve, quindi, essere affrontata la questione del risarcimento del danno per equivalente.

A tale proposito appare opportuno premettere che il Collegio ritiene sufficientemente provati la colpa della stazione appaltante e il nesso causale tra la condotta di quest’ultima e il danno subito. Appare chiaro, infatti, come la lesione della posizione giuridica soggettiva fatta valere dalla ricorrente sia derivata dalla violazione delle regole dell’ordinaria diligenza in cui è incorso il Comune, sia al momento della predisposizione del fac-simile della dichiarazione da produrre per partecipare alla gara, sia al momento della valutazione dell’idoneità della documentazione prodotta dal Consorzio Controinteressata, ignorando orientamenti della giurisprudenza in ordine all’interpretazione dell’art. 38 con riferimento a tale categoria di soggetti (i consorzi, appunto) costanti, ben noti e facilmente reperibili.

Per quanto attiene alla misura del risarcimento dovuto, il nuovo codice del processo impone al giudice di valutare, in sede di quantificazione, il comportamento processuale tenuto dalla parte richiedente al fine di evitare o contenere il prodursi dello stesso.

Nel caso di specie, nonostante possa sembrare che la ricorrente abbia contribuito essa stessa, con la tardiva richiesta di sospensione del procedimento per la sottoscrizione del contratto, appare invero chiaro come il Comune abbia, al contrario, con il proprio comportamento, consentito il prodursi del danno, laddove ha omesso non solo il rispetto del periodo di stand-still, ma soprattutto la comunicazione all’odierna ricorrente dell’avvenuta aggiudicazione in tempo utile affinchè questa potesse tutelare la propria posizione prima della sottoscrizione del contratto.

Tratto dalla sentenza numero sentenza numero 331 del 24 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia

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