domenica 27 febbraio 2011

avvalimento: si all'esclusione no all'escussione della cauzione provvisoria

Escussione della cauzione provvisoria – annullamento dell’aggiudicazione – avvalimento -  mancata dichiarazione sentenza di condanna per amministratore ditta ausiliaria – legittima escussione solo in caso di dichiarazioni mendaci – obbligatoria dichiarazione preventiva della Stazione appaltante di falsità nella dichiarazione – in mancanza, annullamento dell’escussione – viene confermata solo l’esclusione

la falsità della dichiarazione da cui consegue l’escussione della garanzia potrebbe derivare unicamente dall’omissione di condanne in grado di incidere sulla moralità del dichiarante.

Avendo il disciplinare imposto la dichiarazione di tutte le condanne, riservandosi all’amministrazione la loro valutazione ai fini della verifica del requisito della moralità professionale, l’omessa dichiarazione di talune di esse può costituire circostanza di per sé idonea a giustificare l’esclusione, stante l’espressa previsione in tal senso contenuta nella lex specialis.

Analoghe conclusioni non sono invece consentite riguardo all’escussione della garanzia, che è invece giustificata -ex art. 49- per il caso di dichiarazioni mendaci in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale. L’omissione di una qualunque condanna non è quindi in grado di integrare la fattispecie della dichiarazione mendace, che va invece riferita all’omessa dichiarazione di condanne valutate dall’amministrazione come incidenti sulla moralità dell’operatore.

Legittimo annullamento di aggiudicazione – ma illegittima escussione della relativa cauzione provvisoria – a causa della non veridicità di quanto dichiarato dall’impresa ausiliaria in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.

Tratto dalla sentenza numero 89 del 25 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Abruzzo, Aquila

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