l’avvenuta partecipazione alla gara anche senza la formulazione di riserve da parte della ricorrente non implicava affatto l’accettazione implicita della disciplina contenuta nel bando e nel relativo capitolato;ciò,anzitutto perchè – in via di principio - l’intenzione di prestare acquiescenza ad un atto amministrativo deve comunque risultare in modo chiaro ed irrefutabile dal compimento di atti ovvero da comportamenti assolutamente inconciliabili con una volontà del tutto diversa;inoltre (e sopratutto) perché, come sopra detto, nel caso in esame la disciplina del bando di gara non era di per sé immediatamente lesiva sicchè solo partecipando alla gara e solo conoscendo in seguito l’esito della stessa la società ricorrente in primo grado poteva in concreto decidere se prestare o meno acquiescenza agli atti posti in essere dalla Commissione di gara ed ai conseguenti provvedimenti di aggiudicazione posti in essere dall’Amministrazione in favore della controinteressata.
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