nelle gare di appalto, il d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), nell'indicare gli elementi che compongono l'offerta tecnica, indica voci che presentano elementi di tipo quantitativo- economico, quali il contenimento dei consumi energetici, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività (art. 83, comma 1, lett. e, f, g).
A sua volta il regolamento attuativo del Codice degli appalti prescrive che le offerte tecniche siano esaminate in seduta segreta e che solo successivamente, in seduta pubblica, siano esaminate le offerte economiche (art. 120 d.P.R. n. 207/2010). Questo al precipuo fine di evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche la commissione possa essere influenzata da elementi di natura economica”.
La circostanza quindi che l’offerta tecnica presenti (anche)elementi di natura economica costituisce quindi evenienza del tutto pacifica e normale, tanto da essere espressamente prevista dal codice.
Essa tuttavia, a cagione di tale circostanza non cessa di essere definibile qual “offerta tecnica” espressamente normata dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici nè inficia il convincimento per cui la giurisprudenza antecedente alla decisione dell’Adunanza Plenaria più volte citata in precedenza, nell’affermare il principio della legittimità dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta riservata facesse riferimento ad un concetto di “offerta tecnica” quale esso era positivamente tratteggiato nel codice degli appalti (e quindi talvolta comprensivo di aspetti di natura “economica”) essendo del tutto indifferente, come visto, che essa contenesse anche elementi economici.
In sintesi: la giurisprudenza pregressa non distingueva (né regolava diversamente la fase dell’apertura delle buste) a seconda che ci si trovasse al cospetto di una “offerta tecnica” del tutto scevra dalla indicazione di dati economici (ammesso che la stessa fosse individuabile nel sistema) ovvero di una offerta tecnica ”contaminata” dalla menzione di dati economici.
Faceva invece riferimento al concetto onnicomprensivo di offerta tecnica, quale si rinviene nel codice dei contratti pubblici e cui si è prima fatto riferimento. E tali concetti erano trasposti e recepiti nel bando.
Se così è, è evidente che la motivazione della sentenza, nel fare riferimento a detti approdi giurisprudenziali pregressi, abbia implicitamente disatteso l’eccezione, rifacendosi al concetto di offerta tecnica tratteggiato dal codice degli appalti e che non possa ravvisarsi alcun vizio di omessa petizione ex art. 112 cpc
A cura di Sonia Lazzini
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