giovedì 14 febbraio 2013

sulla corretta applicazione del metodo del confronto a coppie

il confronto a coppie prevede che ciascun elemento qualitativo dell'offerta sia valutato mediante la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella triangolare

nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e con l’indicazione per ogni coppia, da parte di ciascun componente il seggio di gara, dell'elemento preferito, all’uopo attribuendo un punteggio, in una scala crescente da 1 a 6, che esprime il livello di preferenza di volta in volta accordata

tal metodo è così già altamente oggettivizzante, perché esso esprime una valutazione non già assoluta e secca, bensì relativa delle offerte, finalizzata ad individuare quella che, in raffronto con le altre appare migliore. Né esso implica un giudizio transitivo tra le offerte, essendo invece imperniato su una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre, sì da pervenire ad un giudizio globale dell'offerta, che è poi la risultante delle preferenze da essa riportate rispetto a quelle sulle altre offerte

passaggio tratto dalla decisione  numero 688 del 5  febbraio  2013 pronunciata dal Consiglio di Stato
Una precisazione preliminare è opportuna: il confronto a coppie prevede che ciascun elemento qualitativo dell'offerta sia valutato mediante la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e con l’indicazione per ogni coppia, da parte di ciascun componente il seggio di gara, dell'elemento preferito, all’uopo attribuendo un punteggio, in una scala crescente da 1 a 6, che esprime il livello di preferenza di volta in volta accordata. Né sfugge al Collegio che anche così permane un irriducibile nucleo di apprezzamenti tecnici, il quale, tuttavia, non è un proprium esclusivo (e, dunque, in vario modo correggibile con la prefissione in bando di criteri e conseguenti punteggi) del confronto a coppie. Si tratta, piuttosto d’un fenomeno tipico d’ogni giudizio basato sia su dati tecnico-scientifici abbastanza fermi allo stato dell’arte, sia su valutazioni opinabili (p.es., circa la convenienza economica e patrimoniale della conduzione di certi microservizi, ecc.) o probabilistiche (p.es., circa le linee di tendenza evolutiva di taluni servizi, in sé o rispetto ad altri, ecc.).
A tal riguardo, il TAR è consapevole degli arresti di questo Consiglio e, in particolar modo, di come è inteso il funzionamento del confronto a coppie: una volta accertata la correttezza dell’applicazione di tal metodo e ove non si e ne dimostri l’uso irrazionale o erroneo, non residua altro spazio per lo scrutinio di questo collegio nel merito, recte sulla ragionevole esattezza dei singoli apprezzamenti e dei conseguenti voti numerici assegnati (cfr., p.es., Cons. St., V, 28 febbraio 2012 n. 1150). Il TAR non li condivide, ma, come bene afferma l’appellante principale, tal metodo è così già altamente oggettivizzante, perché esso esprime una valutazione non già assoluta e secca, bensì relativa delle offerte, finalizzata ad individuare quella che, in raffronto con le altre appare migliore. Né esso implica un giudizio transitivo tra le offerte, essendo invece imperniato su una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre, sì da pervenire ad un giudizio globale dell'offerta, che è poi la risultante delle preferenze da essa riportate rispetto a quelle sulle altre offerte. Sicché il giudizio de quo di ogni offerta è indicata dal totale dei punteggi attribuiti per tutti e ciascun singolo elemento posto in comparazione, su una scala di valori data (anzi, predefinita dalla legge) e, quindi, la motivazione è già nella preferenza sì manifestata con uno dei numeri della scala stessa e non abbisogna né di criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli già dati dalla norma, né di motivazioni logico-argomentative ex post sui coefficienti assegnati.
Insomma, la preferenza, se è arbitraria o erronea, va confutata per la sua intrinseca ed evidente irragionevolezza, non certo per come la conforma il metodo del confronto a coppie, per la virtuosa motivazione della quale, dunque, vige la regola della sufficienza dell’espressione numerica. Se è erroneo, ingiusto, incongruo o arbitrario il dato introdotto nel confronto, questo e solo questo vizio è deducibile sul confronto a coppie, non potendosi esigere da questo Giudice altro tipo di sindacato sulla motivazione. Poiché nella specie, non v’è stata una confutazione puntuale e specifica circa un uso distorto del metodo stesso, sulla superiorità manifesta del progetto dell’ATI CONTROINTERESSATA  o sulla pari incongruenza della superiorità accertata a favore delle altre imprese, si sarebbe dovuto respingere il ricorso di primo grado anche sotto questo aspetto.

a cura di Sonia Lazzini

decisione numero 688 del 5  febbraio  2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento