sabato 3 marzo 2012

non avendo fatto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva, risulta improcedibile la richiesta di annullamento dell'escussione della cauzione provvisoria

Ricorso avverso un’escussione della cauzione provvisoria: bisogna ricorrere anche  all’aggiudicazione definitiva



L'impossibilità di conseguire l'affidamento dell'appalto si riverbera in termini di improcedibilità, nel caso di specie, anche sulla domanda di annullamento della richiesta del RUP della Società degli Interporti Siciliani di escussione della cauzione provvisoria in danno del Consorzio ricorrente.

Il Consorzio RICORRENTE ha lamentato al riguardo la mancanza di un inadempimento imputabile ex art. 75, comma 6, d.lgs. 163/2006, e di un danno a carico della stazione appaltante, ma non ha contestato utilmente la mancata aggiudicazione della gara in suo favore


ribadite le suesposte considerazioni, l'odierno ricorso deve essere complessivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.


Passaggio tratto dalla sentenza numero 539 del 28 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Costituisce principio generale che, in seno ai procedimenti di tipo concorsuale, l'impugnazione del provvedimento di esclusione deve estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quali - nei procedimenti preordinati all'assegnazione di contratti di appalto - l'aggiudicazione definitiva, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l'esclusione.

Fermo restando, quindi, l'onere di impugnazione immediata dell'esclusione - quale atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo - rimane altresì fermo l'onere del concorrente escluso di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento di evidenza pubblica, ovverosia l'atto di aggiudicazione definitiva dell’appalto (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, 7 luglio 2011, n. 1262; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 25 febbraio 2011, n. 56; T.A.R. Puglia, Bari, III, 27 ottobre 2010 , n. 3837; TAR Lazio, Roma, III, 21 ottobre 2010, n. 32947).

In altri termini, “l'omessa o tardiva impugnazione dell'aggiudicazione definitiva rende improcedibile, per sopravvenuto difetto d'interesse, il ricorso già proposto avverso l'esclusione (o l'aggiudicazione provvisoria), non potendo l'impresa ricorrente trarre alcun concreto vantaggio dall'ipotetico annullamento dell’esclusione (o dell'aggiudicazione provvisoria) in ragione della definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita sperato, ossia l'aggiudicazione del contratto e la conseguente stipulazione dell’appalto.” ( C.G.A. Sicilia, 5 gennaio 2011, n. 16).

Diversamente opinando, dovrebbe riconoscersi effetto invalidante caducante all'annullamento del provvedimento endoprocedimentale di esclusione, tesi che il Collegio non reputa condivisibile, non ravvisandosi un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediato, diretto e necessario.

Nel caso di specie, il consorzio ricorrente non ha impugnato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione e, pertanto, deve ribadirsi che l’impugnazione del provvedimento di esclusione perde ogni concreto interesse, dovendosi avere riguardo all’impossibilità per il consorzio ricorrente di aggiudicarsi la gara.

Inoltre, il ricorso principale verte esclusivamente sulla illegittimità dell’esclusione e, pertanto, non postula nemmeno (come invece avverrebbe nel caso in cui fosse messa in discussione una regola di gara), l'interesse, minore e strumentale, a vedere esaminate censure dal cui accoglimento potrebbe scaturire l'indizione di una nuova gara.

Neppure residua un autonomo interesse all'impugnativa della informativa antimafia c.d. "atipica", in quanto, come noto, essa ha un valore meramente endoprocedimentale, circoscritto all'amministrazione cui è indirizzata (TAR Lazio, Roma, sez. I, 9 luglio 2008, n. 6487), ed è quindi inidonea, come tale, a formare oggetto di impugnazione giurisdizionale in via autonoma (TAR Campania, Napoli, sez. I, 29 aprile 2011, n. 2402 ).

L'impossibilità di conseguire l'affidamento dell'appalto si riverbera in termini di improcedibilità, nel caso di specie, anche sulla domanda di annullamento della richiesta del RUP della Società degli Interporti Siciliani di escussione della cauzione provvisoria in danno del Consorzio ricorrente.

Il Consorzio RICORRENTE ha lamentato al riguardo la mancanza di un inadempimento imputabile ex art. 75, comma 6, d.lgs. 163/2006, e di un danno a carico della stazione appaltante, ma non ha contestato utilmente la mancata aggiudicazione della gara in suo favore.

In conclusione, ribadite le suesposte considerazioni, l'odierno ricorso deve essere complessivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

E’ superfluo l’esame del ricorso incidentale.

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