Il giudizio sulla anomalia della offerta dovrebbe tendere infatti a verificare solo la sostenibilità complessiva della offerta e non a ricercarne specifiche inesattezze.
Ai sensi dell’art. 87 del d. lgs. n. 163/2006 le giustificazioni relative alla offerta devono riguardarne gli aspetti costitutivi, ma possono concernere ogni elemento utile a giustificarne la sostenibilità nel suo complesso, cioè la serietà complessiva, che può essere provata in base ad elementi che nulla hanno a che vedere con il carattere matematico della stessa e che presentano invece carattere squisitamente imprenditoriale, rendendola sostenibile in base ad elementi di ricavo esterni ad essa, come economie nel metodo di prestazione del servizio, soluzioni tecniche, condizioni eccezionalmente favorevoli o originalità dei servizi.
nelle gare pubbliche il giudizio di anomalia è volto a verificare la complessiva sostenibilità dell'offerta e non a sindacarne la struttura, né l’affidabilità della impresa offerente, sicché è sicuramente anomala un'offerta dal cui complesso, a prescindere da ogni altra circostanza, non sia dato comunque evincere un ragionevole margine d'utile sull'intera commessa
Quanto alla entità della offerta della Koppel A.W. s.r.l. essa, oltre che a non essere in perdita, non è stata oggetto di ricorso incidentale in primo grado ed è quindi irrilevante che fosse simile a quella della Elman s.r.l..
Stante la non indicazione di utile di impresa è altresì irrilevante che l’importo offerto dalla Elman s.r.l. fosse simile a quello risultante da un precedente affidamento della gara di cui trattasi.
E’ infine incondivisibile la tesi che la “lex specialis” non consentisse la presentazione di offerte anomale, non essendo ciò da escludere solo a causa della non ribassabilità dei costi per la sicurezza ed il personale.
A cura di Sonia Lazzini
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