Nel caso di partecipazione alla gara di appalto di una costituenda ATI, infatti, la cauzione provvisoria deve essere inderogabilmente intestata non solo alla società capogruppo, ma anche alle singole mandanti (ex multis: Cons. St., V, 26 marzo 2012; Cons. St., V, 11 novembre 2011, n. 5959).
Tale principio ha la sua fonte nella esigenza che l'obbligazione sia garantita in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi quindi, nella necessità di evitare il configurarsi di una carenza di garanzia per la stazione appaltante con riferimento ai casi in cui l'inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle future mandanti. _passaggio tratto dalla sentenza numero 3983 del 19 aprile 2013 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
si legga anche
decisione numero 5959 dell’11 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Non può essere accettata la cauzione provvisoria intestata solo alla mandataria
nel caso di partecipazione alla gara di appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento di imprese al fine di costituire la cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara
il carattere accessorio della garanzia, il fideiussore, nel manifestare in modo espresso la volontà di prestarla (art. 1937 c.c.), deve anche indicare l’ obbligazione principale garantita , il soggetto garantito, le eventuali condizioni e limitazioni soggettive ed oggettive della garanzia rispetto all'obbligazione principale, e tanto in omaggio al principio generale, desumibile dagli artt. 1346 e 1348 c.c., secondo cui l’ oggetto del contratto stesso deve essere determinato o almeno determinabile a pena di nullità
in presenza di un’ ATI costituenda, il soggetto garantito non è la ATI nel suo complesso (non essendo ancora costituita) e non è neppure la sola capogruppo designata in quanto la garanzia riguarda tutte le imprese associande che durante la gara operano individualmente e responsabilmente nell'assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione alla gara, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello (per le future mandanti) di conferire il mandato collettivo alla impresa designata capogruppo, che stipulerà il contratto con l'Amministrazione
in applicazione di tali principi deve ritenersi nella specie inidonea la costituzione della cauzione provvisoria mediante polizza intestata alla sola mandataria e non corredata da altra idonea indicazione volta ad identificare l’altra impresa costituente il raggruppamento di imprese e ad estendere il perimetro dell’obbligazione di garanzia anche con riguardo alle condotte della mandante
a cura di Sonia Lazzini
Il concorrente può essere messo nella condizione di rettificare la cauzione provvisoria? Mi risulta che, al momento, l'unica causa di esclusione dalla procedura, è la assenza totale della garanzia.
RispondiEliminasi,dopo maggio 2011 con l'introduzione del principio della tassatività delle cause di esclusione, la provvisoria puo' essere integrata.c'è giurisprudenza che anke ritiene che nemmeno la mancata presentazione della provvisoria sia causa di esclusione non essendoci un esplicito riferimento nell'articolo 75
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